Rete e Social erodono la democrazia

{fa-info-circle } Artikel nur in Muttersprache - Article only in mother language.

Internet e social prima e dopo il Coronavirus. Fraintendimenti e deviazioni che tradiscono la democrazia

Cancello il mio account. Illustration: Jesse ZhangIllustrationCancello il mio account. Illustration: Jesse Zhang 

E'il titolo del saggio di Alessandra Valastro che volentieri vi proponiamo

  1. La prova di Internet e dei social media nell’emergenza del 2020: una vittoria o un disvelamento? Qualcosa non torna

Pasquale Costanzo ha sempre affermato che Internet è strumento e non diritto, mezzo e non fine: un mezzo strumentale all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, e come tale insuscettibile di essere considerato oggetto di un diritto a sé stante.

Ragionando sul “posto” di Internet nell’ordinamento costituzionale italiano, egli ha invitato a resistere alla tentazione di riconoscere alle pur straordinarie caratteristiche della Rete «capacità nomopoietiche tali da accreditare senz’altro la comparsa di un nuovo, autonomo e, secondo taluni, fondamentale diritto individuale, identificabile con quello di accedere al mezzo»[1]. La rilevanza costituzionale di Internet comincia e finisce nel suo essere strumento, come tale «connotato dalla stessa libertà di qualsiasi altro mezzo idoneo ed efficace per l’esercizio di diritti costituzionalmente guarentigiati». Ciò significa che la natura servente di Internet non muta, e non deve mutare, qualunque sia la tipologia dei diritti che la Rete si accinge a servire (civili, politici, sociali, economici); ed anche quando l’accesso ad essa valga a contribuire alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comm 2, Cost.)”»[2].

Mai come oggi questo assunto si manifesta in tutta la sua esattezza, sobrietà, lungimiranza.

Eppure, allo stesso tempo, mai come oggi si ha la sensazione che qualcosa non torni.

Non è da ora che si riconosce l’ambivalenza della Rete, nel suo poter essere sia strumento di rimozione degli ostacoli all’eguaglianza sostanziale sia causa di nuove forme di esclusione. Ma se oltre a queste ultime (peraltro solo in parte rappresentate dal tema del digital divide) vi fossero in gioco questioni di vera e propria ingiustizia sociale (fino a nuove forme di sfruttamento)?

L’impressione, che anticipo subito a premessa delle riflessioni che seguono, è che la grande attenzione posta sulla questione della configurabilità di un diritto di accesso ad Internet e al suo libero utilizzo abbia distolto dalle insidie di un altro aspetto, quello della creazione di sostanziali obblighi di utilizzo della Rete, tanto più perniciosi in quanto scaturenti da un sistema regolatorio diverso da quello giuridico-politico ufficiale, del quale quest’ultimo è in parte ostaggio e in parte alimento; e che la sopravvalutazione delle implicazioni di Internet rispetto all’esercizio dei diritti civili e politici abbia offuscato le implicazioni sul piano dei diritti sociali.

È soprattutto qui che qualcosa non torna. Quasi che i rischi fin da subito paventati per le libertà civili e politiche non possano affliggere anche l’esercizio dei diritti sociali; quasi che questi ultimi, in quanto più marcatamente contraddistinti da un (bisogno di) agire concreto, siano immuni dai rischi connessi ai difetti di neutralità della Rete e –soprattutto- dei social media.

Insomma, riguardando oggi la storia giuridico-politica di Internet degli ultimi vent’anni, tra le molte riflessioni e il profluvio di norme giuridiche adottate sui molti aspetti, mi pare che si evidenzi un grande sbilanciamento e una preoccupante sottovalutazione: molta attenzione si è posta sugli aspetti critici della Rete rispetto alle garanzie dei diritti civili e politici; mentre per i diritti sociali lo strumento Internet è stato visto quasi acriticamente come fonte di benefici e potenzialità aggiuntive rispetto ai modi di esercizio tradizionali dei diritti di cittadinanza.

A me pare che le cose non stiano così; e che anzi i diritti sociali, nei quali si estrinsecano i valori fondanti del costituzionalismo emancipante e della democrazia sociale, siano oggi quelli più sofferenti non soltanto in generale, ma anche per i maggiori e più subdoli danni che possono venire loro dalle politiche del digitale. Eppure è sul piano dei diritti sociali, dei rapporti economici, della giustizia sociale e delle precondizioni materiali della dignità dell’esistenza che si giocano le chances concrete di esercizio anche dei diritti civili e politici, poiché è solo su quel piano che può prendere forma il “pieno sviluppo della persona”, con le sue capacità di pensiero libero, di cittadinanza sostanziale e di partecipazione effettiva.

Il particolarissimo frangente storico che stiamo vivendo, legato all’emergenza pandemica e alle straordinarie misure di distanziamento sociale e sospensione delle attività produttive, mi sembra offrire una inedita cartina di tornasole in questo senso.

Proprio in questo periodo si assiste infatti ad un rilancio determinante del ruolo di Internet e dei social media, ad una esplosione inedita delle loro applicazioni e della loro diffusione. Didattica, lavoro, attività ricreative, acquisto di generi alimentari, domande per aiuti economici, donazioni, agenda politica: tutto online. Si potrebbe continuare, snocciolando infiniti momenti di esistenza quotidiana, pubblica e privata, collettiva e individuale, che sono repentinamente transitati nelle piattaforme digitali.

In molti hanno parlato di una grande “sperimentazione collettiva”, per evidenziare il contributo fondamentale che le tecnologie stanno offrendo per la tenuta del sistema e delle vite, e il salto di alfabetizzazione tecnologica che si è forzatamente compiuto e che potrà essere capitalizzato in futuro, anche dopo l’emergenza.

Ma come già anni or sono, nelle riflessioni sulle garanzie dell’accesso ad Internet, alcuni di noi insistevano a chiedersi “accesso a cosa?”, adesso mi si permetta di chiedere: sperimentazione di che cosa? Cos’è che stiamo realmente sperimentando?Cosa sarà realmente capitalizzato di questo salto tecnologico che milioni di persone si sono trovate a dover fare, in molti casi senza possibilità di sceglierne la direzione?

Sia chiaro. I risvolti positivi dell’uso di Internet esistono, e sono grandi. In questo momento ne abbiamo ulteriore conferma. Lo abbiamo sempre saputo e detto. Sennò non saremmo stati in molti, per anni, a discutere dello statuto giuridico di Internet, della configurabilità di un diritto di accesso e persino della sua possibile natura di diritto sociale. Seppur con cautela, sono stata fra quelli che lo hanno sostenuto[3].

Ciò di cui mi sembra doversi diffidare è piuttosto la stabilizzazione di ammodernamenti e soluzioni tecnologiche pensata in questo momento, sulla base di esperienze emergenziali, anziché rinviata a tempi meno concitati, allorché sarà possibile soppesare con maggiore attenzione i proe i contro.

Il fatto è che la visione politica più duratura e le politiche pubbliche più efficaci sono quelle che si programmano e si pianificano “in tempo di pace”: visioni e politiche che possono adattarsi o addirittura sospendersi nei momenti di emergenza ma mai annullarsi, per poi riespandersi subito dopo.

Mentre purtroppo non è vero l’inverso. Le strategie dettate dall’emergenza, ahimè, difficilmente si rivelano buone in tempo di pace; anzi, in un paradosso solo apparente, esse possono risultare addirittura perniciose per i fondamenti strutturali della democrazia. Possono tradursi in pesanti ipoteche sul futuro anziché in àncore di salvezza.

Tuttavia oggi è questa la situazione: un’emergenza epocale e planetaria che coinvolge non soltanto l’aspetto sanitario ma tutti i risvolti della vita umana (individuale, relazionale, economico, politico, istituzionale, ecc.), nella quale Internet e i social media sembrano vivere il loro momento di massima gloria. Quasi un riscatto e una rivincita rispetto ai timori di involuzione antidemocratica legata al loro utilizzo e al loro governo che in molti hanno espresso negli anni; ma anche un disvelamento, mai così articolato ed evidente, circa le moltissime sfaccettature del rapporto fra la Rete e le esistenze, fra le regole (non solo giuridiche) della prima e i bisogni delle seconde.

 

Zhang 22 32Stage da remoto. Illustration: Jesse Zhang

Parafrasando il titolo di un intervento recente di Francesco Palermo, che si chiede se “il virus è centralista”[4], e probabilmente per certi aspetti lo è, si può dire che di certo il virus è “democratico”, perché spariglia le carte, destruttura o mette sotto pressione categorie e istituti consolidati, costringe a ripattuire rapporti fra interessi e fra poteri, rimette in campo voci e visioni minoritarie o alimenta rapporti di forza.

Per un istante, circostanza rara nella vita affannata e distratta delle democrazie contemporanee, tutte le tessere dell’esistenza sono gettate sul tavolo, visibili a tutti (o almeno a chi le vuol vedere), senza filtri o artefazioni. Ma è visione che si concede per un tempo brevissimo: proprio perché resa possibile da una situazione di emergenza improvvisa, e dallo spaesamento che per un attimo coglie tutti i pezzi del sistema –anche i grandi centri di potere-, essa durerà il tempo necessario a questi ultimi per riorganizzarsi attorno alle nuove forme di paura, alle reali o presunte necessità, ai nuovi rapporti di forza che andranno delineandosi.

Dunque è visione tanto chiara, e in certo senso generosa, quanto fragile e fugace.

È su questa visione che vorrei svolgere qualche riflessione, nell’intento di fermarla il tempo sufficiente per una ricerca indiziaria: non verità univoche né risposte definitive, evidentemente, ma almeno il senso di una direzione possibile. 

 

2. I fraintendimenti delle politiche tecnologiche: “costi sociali” dei media digitali e lezioni apprese

A volte, è inevitabile, la persona e il giurista si sdoppiano, la prima interroga il secondo e viceversa. Ma le domande poste dalla prima sono più esigenti, perché espressione immediata dell’esperienza concreta del vivere, quella che il diritto dovrebbe servire ma può anche tradire.

In questo momento storico ci si sente così, divisi, perplessi e interroganti; a volte indignati, a volte preoccupati. Perché l’irrinunciabile cornice costituzionale della democrazia sociale non conosce emergenze e sospensioni di fronte alle domande dell’esistenza. In mezzo, tra i principi della prima e i bisogni della seconda, sta il mare agitato del diritto e delle politiche.

Di questo atteggiamento sono frutto le diffuse riflessioni che si stanno interrogando sui molti temi che la peculiare emergenza in atto ha messo sotto pressione: il rapporto fra poteri e tra fonti normative, il ruolo del Parlamento, le politiche economico-finanziarie, il rapporto fra pubblico e privato, il rapporto Stato-Regioni, i rapporti fra Stati, l’Unione europea. Quello delle politiche tecnologiche è un altro tema fra questi, almeno per quanti avvertono l’esigenza di non sottovalutarne l’impatto in termini di diritti e di eguaglianza sostanziale.

Può sembrare trattarsi di tema secondario in un momento in cui riemergono disperazione, morte e fame? Le aspettative attualmente riposte in applicazioni tecnologiche sempre più sofisticate e alla portata di tutti per la tenuta dell’intero sistema sembrano rispondere di no.

Dunque anche adesso, tanto più adesso, occorre tenere a mente le lezioni apprese circa le maggiori criticità manifestate negli anni dalle politiche tecnologiche: perché, come è noto, è nelle situazioni di emergenza che si abbassano pericolosamente gli anticorpi di difesa contro le dinamiche antidemocratiche, e cresce in modo equivalente il fascino attrattivo dei poteri decidenti forti e delle virtù salvifiche di strumenti tecnologici tutt’altro che neutrali.

 

3. Il diritto di accesso e il rapporto con l’art. 3, comma 2, Cost.

Procedendo per spigolature, e rinunciando alla tentazione dei bilanci e delle ricostruzioni sistematiche, mi sembra di poter dire che il primo fardello della riflessione giuridica sulla Rete è proprio quello su cui Pasquale Costanzo aveva tempestivamente avvertito: la figura del diritto di accesso.

L’iniziale appassionante discussione sulle implicazioni democratiche delle attività informative e comunicative consentite dalla Rete, e dunque sul loro inquadramento fra gli agli artt. 15 e 21 della Costituzione, portò ad enfatizzare il tema dell’accesso. In un celebre testo del 2000, Jeremy Rifkin scrisse parole che divennero il manifesto delle aspettative democratizzanti riposte nella Rete: «Nell’economia delle reti, dove l’integrazione in una relazione è il cardine intorno a cui ruota l’organizzazione delle attività, la libertà ha un significato affatto differente: inclusione e accesso – non autonomia e possesso (…) In un mondo sempre più imperniato su reti economiche e sociali mediate elettronicamente, il diritto di non essere esclusi –il diritto di accesso- acquisisce un’importanza crescente. Quanto maggiore è la quantità di comunicazione quotidiana e di esperienza vissuta che si svolge nei mondi virtuali del ciberspazio, tanto maggiore è il rilievo che assume la questione dell’accesso e del diritto di non esclusione»[5].

Queste affermazioni vanno contestualizzate in un momento storico particolare: esse si inserivano in un’analisi effettivamente lungimirante delle strutture organizzative dell’economia delle reti e dei meccanismi informativi dell’era che si andava aprendo (c.d. new economy). Un’analisi di cui Rifkin non mancò di cogliere tanto i rischi quanto le opportunità: da un lato il potere dei «nuovi tiranni» del progresso, i grandi provider internazionali destinati a gestire e controllare l’accesso di chiunque in una società dove si accresce il divario tra chi è “connesso” e chi non lo è; dall’altro «la possibilità di una maggiore diffusione della conoscenza, della democrazia e del benessere, e l’affrancamento dalla “schiavitù” del lavoro». Affermazioni che tuttavia, se colsero nel segno sul piano dei rischi, non erano prive di ambiguità sul piano dei benefici attesi, liquidando con ottimismo forse eccessivo la rilevanza che assumono le condizioni materiali di vita al di fuori della Rete in una società che voglia davvero connotarsi per benessere, lavoro, democrazia.

In ogni caso l’accesso divenne un grande tema, con i corollari che conosciamo in termini di garanzie di inclusione e di abbattimento del digital divide; insieme, e conseguentemente, ai corollari delle forme di tutela contro i rischi di limitazione o violazione delle libertà di comunicazione e di pensiero, del pluralismo informativo, della privacy, della libera circolazione e accessibilità dei dati. La stessa denominazione che fu coniata in quegli anni, ICT (Information and communication technologies), era espressiva della centralità di quella prospettiva. Sull’onda delle affascinanti pagine di Elinor Ostrom, e non solo, l’accesso venne delineandosi come soglia di ingresso in un grande sistema aperto di produzione del sapere e di strumenti collaborativi di organizzazione delle informazioni, fondato sulla considerazione della conoscenza come bene comune e sul suo potenziale di erosività nei confronti dei monopoli tecnico-scientifici del sapere[6].

Si discusse dunque diffusamente della configurabilità di un vero e proprio diritto per accudire le nuove aspettative di allargamento delle libertà informative e comunicative, esplorando nelle interpretazioni estensive delle norme costituzionali (in particolare gli artt. 2 e 21), ipotizzando addirittura l’inserimento in Costituzione di un diritto autonomo[7], giungendo a interrogare la categoria dei diritti sociali per il tramite dell’art. 3, comma 2, Cost. Impossibile, e tutto sommato ultroneo, ripercorrere qui tutti gli argomenti; è davvero storia molto nota.

A conti fatti, e non è indolore ammetterlo essendo stata fra coloro che si sono esercitati a lungo in quelle costruzioni, aver considerato l’accesso ad Internet un vero e proprio diritto rischia di rivelarsi oggi una sopravvalutazione prospettica, perché l’attenzione sulla costruzione dell’oggetto ha distratto dalle caratteristiche (inedite) dello strumento, del suo governo, delle sue connessioni con le politiche neoliberiste, delle sue implicazioni in termini di dislocazione del potere.

Il tranello maggiore non fu tanto nella prospettiva dei diritti civili: in questo senso la solidità dell’art. 21 Cost., arricchito dalla giurisprudenza costituzionale sulla libertà dei mezzi e sul principio del pluralismo informativo, offriva una copertura costituzionale di sicuro rilievo.

Il tranello più insidioso si annidava piuttosto, paradossalmente, nella prospettiva dei diritti sociali, cioè in quella previsione dell’art. 3, comma 2, Cost. che doveva scongiurare proprio i rischi della diseguaglianza e costituire il terreno più fecondo per sprigionare e assicurare le potenzialità democratizzanti della Rete. Questa disposizione parla infatti di “strumenti” che la Repubblica deve mettere in campo per rimuovere gli ostacoli alla diseguaglianza sociale ed economica, in un dispiegarsi di interventi pubblici in cui il “pieno sviluppo della persona umana” non è fine in sé ma condizione per realizzare una democrazia inclusiva ed emancipante, fondata sul principio pluralistico e cooperativo della “partecipazione di tutti i lavoratori alla vita politica, economica e sociale del Paese”[8].

Questo era l’alveo nel quale Internet doveva trovare evidenziato e valorizzato il proprio carattere strumentale, e nel quale le relative politiche dovevano trovare il proprio senso: indicazioni teleologiche precise circa la necessità di coerenza tra fini e organizzazione, tra garanzie delle posizioni individuali e garanzie legate all’assetto organizzativo delle istituzioni e agli obiettivi e strumenti delle politiche pubbliche. Invece, ancora una volta, la forza attrattiva dell’idea di un automatismo democratizzante della Rete ha finito per distorcere il riferimento all’art. 3, comma 2, Cost., prevalentemente utilizzato per considerare l’accesso ad Internet come diritto sociale da tutelare in sé (attraverso il superamento del c.d. analfabetismo tecnologico) piuttosto che come strumento per garantire la fruibilità di altri diritti sociali. Tradendo la natura strumentale della Rete, l’accesso è stato considerato obiettivo anziché mezzo della “rimozione degli ostacoli”.

 

4. Il digital divide e la sovrapposizione fra inclusione sociale e inclusione digitale

Da qui il secondo fardello della riflessione giuridica su Internet, ossia il fraintendimento sul concetto di digital divide. Il superamento di questo è stato a lungo intesocome obiettivo di una politica eminentemente infrastrutturale, finendosi per sovrapporre inclusione sociale e inclusione digitale: una sovrapposizione assai insidiosa, dal momento che la prima si gioca sia dentro che fuori dal web, e non può esaurirsi nella mera acquisizione della disponibilità della connessione e della capacità individuale di utilizzare singoli strumenti.

Di questi fraintendimenti si trova conferma in buona parte delle politiche sull’e-government, afflitte ab origine da una riduttività di visione che ne ha grandemente ridotto le potenzialità democratizzanti -pur molto enfatizzate- sul piano del rapporto fra i cittadini e le amministrazioni. Basti ricordare la produzione normativa alluvionale realizzatasi dalla fine degli anni ‘90, poi in parte confluita nel Codice dell’amministrazione digitale, e il brusco mutamento di prospettiva dell’intervento legislativo rispetto ai diritti oggetto di tutela: caratterizzato fra gli anni ’70 e gli anni ’90 dalla proclamazione e disciplina dei diritti di trasparenza, accesso alle informazioni pubbliche e partecipazione al procedimento amministrativo, l’intervento del legislatore (anche su impulso dell’Unione europea) ha assunto in seguito i tratti più marcati delle politiche di innovazione tecnologica, volti alla riorganizzazione amministrativa in termini di semplificazione, informatizzazione, efficienza. Anche sul piano delle fonti normative si è assistito ad una progressiva trasformazione della loro struttura, dovuta alla crescente assunzione della normativa tecnica quale parte integrante della disciplina giuridica.

E i diritti, tanto più quelli sociali, sono rimasti sullo sfondo, confinati nelle dichiarazioni di principio e nei preamboli degli atti normativi, o –peggio- nella previsione di strumenti tecnologici per nulla supportati da una visione politica chiara circa il senso e l’obiettivo del loro utilizzo[9].

Ho scritto e motivato anni or sono (e non soltanto io) il mio pensiero sulle incongruenze giuridiche e sui rischi deformanti e demagogici di simili previsioni: le vicende legate, in particolare, ai casi di consultazioni pubbliche online promosse negli ultimi anni confermano nel peggiore dei modi le preoccupazioni di allora[10]. La sopravvalutazione dell’aspetto infrastrutturale dell’accesso alla Rete ha portato a forzare l’orientamento tecnologico dei diritti di cittadinanza, che se da un lato vengono sommersi di dati la cui accessibilità non equivale sempre a comprensibilità e fruibilità, dall’altro vengono di fatto svuotati, come appunto nel caso dei diritti di partecipazione.

Nella logica di democratizzazione dei rapporti fra i cittadini e le istituzioni la natura strumentale delle tecnologie dovrebbe essere bifronte: da un lato, la riorganizzazione dei modi di esercizio del potere in termini di innovazione organizzativa e di efficacia ed efficienza delle prestazioni pubbliche; dall’altro, l’ampliamento delle modalità di esercizio dei diritti di cittadinanza, in una prospettiva di inclusività e di democratizzazione dei processi decisionali, favorendo non soltanto la trasparenza degli stessi bensì anche l’ampliamento e le pre-condizioni degli spazi di partecipazione dei cittadini, ad integrazione del modello classico della democrazia rappresentativa.

Il primo aspetto non sta senza il secondo, del quale è –anzi- servente.

La trappola in cui sono cadute le politiche italiane per l’e-government sta, invece,nell’aver attribuito alle ICT un effetto democratizzante automatico: sottovalutando la necessità di tenere insieme due anime il cui legame non è affatto scontato, le politiche tecnologiche sono state attratte nell’orbita dell’organizzazione del potere, guardando più agli aspetti formali di digitalizzazione delle attività che a quelli sostanziali dell’esercizio della cittadinanza[11]. Ciò che ne è conseguito è un risultatomeramente quantitativo di maggiore accessibilità delle ICT, ma non anche qualitativo di loro utilizzo in chiave di partecipazione effettiva, critica e includente alle scelte di interesse generale e alla costruzione condivisa delle politiche pubbliche.

Né mi pare che sia valsa a ridurre questo iato l’evoluzione “social” dell’uso della Rete. Nel 2009 compariva il primo documento che auspicava l’utilizzo dei principali social media da parte delle amministrazioni, prefigurando il passaggio dalla rete dei contenuti alla rete delle relazioni [12]: oggi non v’è più dimensione alcuna del vivere (individuale e collettiva, pubblica e politica) che abbia bisogno di essere incoraggiata all’uso dei social. Anzi.

 

5. Il carattere democratico di Internet e la natura commerciale dei social media

È qui, in questo passaggio dalla Rete genericamente considerata alla dimensione specifica dei social media, che risiede il terzo fardello; ed è qui che le politiche tecnologiche sono destinate a produrre i costi sociali più pesanti.

Quasi come in un cerchio che aspira a chiudersi nel suo punto più certo, nella dimensione dei social media la Rete sembra essere tornata alla propria vocazione originaria, vedendo esaltate le potenzialità informative e soprattutto comunicative consentite dalla possibilità di collegamento a distanza. Qui sembra infatti giocarsi ulteriormente –almeno nelle aspettative e nei commenti più ottimisti- la sfida democratizzante già avviata da Internet rispetto all’espansione della cittadinanza: anziché limitarsi ad accedere ad un mondo divenuto trasparente, grande contenitore di open data, tutti divengono in grado di co-costruire significati, discutere, prendere parte, dire la propria, dissentire, controllare, partecipare. Forse.

In realtà, se è certamente vero che i social media possono contribuire alla circolazione di informazioni alternative e antagoniste a quelle dominanti, anche in funzione di organizzazione del dissenso, per altro verso è altrettanto innegabile che proprio le specificità di questi strumenti si sono rivelate straordinariamente funzionali alle peggiori retoriche della comunicazione demagogica e populista.

Questo assunto si è reso particolarmente evidente sul piano dei diritti politici e di partecipazione.

Anche su questo aspetto molto è stato detto e scritto. Ma non si può almeno non osservare che vi è stato, negli ultimi anni, un crescendo nelle dinamiche patologiche tale da sopravanzare abbondantemente i benefici. E una rinnovata preoccupazione, in questo momento in cui è fondamentale fare tesoro delle lezioni apprese, non mi pare affatto fuori luogo.

La semplificazione indotta dall’uso della Rete, unita all’amplificazione generata dai social media e alla riduzione dei momenti dialogici in presenza, ha determinato un effetto perverso che ne mina alla radice le potenzialità democratizzanti, trasformandole nel loro contrario.

In tempi politicamente immaturi e conflittuali, di grave crisi della rappresentanza e dei circuiti decisionali di carattere democratico, il tema della partecipazione ritrova puntualmente vigore, ma nella forma più insidiosa dell’appello al popolo unitariamente inteso anziché in quella del confronto dialogico; la presunta finalità dialettica del coinvolgimento del popolo è in realtà scontro fra posizioni e polarizzazione del conflitto. Se già dagli anni 90 l’istituto principe della democrazia diretta, il referendum abrogativo, è stato sempre più attratto in una logica di scontro partitico più che di autentica espressione di sovranità popolare, con l’uso del digitale questa tendenza si è esasperata fino a coinvolgere anche le forme più marcatamente deliberative della democrazia partecipativa. La grande fortuna conosciuta dai referendum consultivi online ne è testimonianza, in quanto fornisce a buon prezzo e senza fatica alcuna la più credibile delle illusioni di partecipazione e di presenza e il più spendibile degli argomenti politici di ottenimento del consenso: consente di coniugare il soddisfacimento (apparente) delle istanze partecipative con gli schemi semplificanti e più veloci della democrazia diretta; ma è evidente che la strutturale destinazione dell’istituto referendario alla sola possibilità di esprimere favore o contrarietà esclude in radice la produzione di quel valore aggiunto che nasce dal confronto argomentato, suscettibile di portare a modificare le reciproche posizioni e la proposta originaria[13].

Nella gran parte delle consultazioni online di questi anni il c.d. appello al popolo non cerca il sapere consapevole e pre-informato ma piuttosto un sentire automatico e inconsapevole, non coltiva il dialogo e l’ascolto ma piuttosto cavalca la paura e l’emotività; mentre enfatizza il coinvolgimento dei cittadini in decisioni importanti li restituisce alla dimensione di moltitudine bisognosa di un sistema di governo forte e decidente che li protegga dalle incertezze del destino. Uno dei punti più bassi e ingannevoli in questo senso può considerarsi la consultazione online che fu attivata sul progetto di riforma costituzionale del 2013[14].

Sono fin troppo note le nervature antidemocratiche che si celano dietro la mitizzazione dell’appello al popolo e l’evocazione generica dell’espressione popolare, pericolosamente protesa verso il plebiscito; e sono ben note, senza andare troppo indietro nel tempo, le dinamiche tendenzialmente autoritarie e accentratrici che si celano dietro la retorica paternalistica dell’ascolto del popolo.

In una dinamica siffatta, l’appello al popolo finisce per risolversi nel suo contrario, nello «spopolamento del popolo»[15], negando forme effettive di coinvolgimento che consentano alle singole voci di innestarsi nei luoghi e nei modi di esercizio del potere, per discutere la costruzione delle scelte, controllare la loro applicazione, condividere la responsabilità.

Eppure, se questa è la critica diffusa che viene rivolta verso la gran parte delle forme di partecipazione online costruite dall’alto, un controcanto vivace, di voci plurime e non ingabbiate nelle forme tradizionali si dice provenire dal “basso”, ovvero dai social. E ancor di più da quell’evoluzione dei social media che doveva rispondere più specificamente alla richiesta di democrazia partecipativa e deliberativa, ossia le c.d. piattaforme civiche, applicazioni studiate appositamente per agevolare discussioni su temi di interesse comune fra i membri di una comunità e fra questi e le relative amministrazioni [16].

La loro comparsa fu guardata da molti di noi con curiosità e interesse, perché il riferimento all’orientamento civico del mezzo sembrava restituirlo a quegli obiettivi di democratizzazione del rapporto fra governanti e governati e di integrazione della rappresentanza che nemmeno le più ambiziose politiche di e-government erano riuscite ad onorare.

Pur senza negare la rilevanza della dimensione relazionale evocata dai social network, quale dinamica aggregante che consente di condividere interessi di qualunque tipo a prescindere dalla vicinanza fisica, nella dimensione richiamata dall’aggettivo “civico” la relazione diviene funzionale ad una comunità territorialmente data, e quindi alle esigenze e a bisogni di quella comunità in quanto legata a quel territorio. Il social mediumviene utilizzato per finalità civiche; la dimensione virtuale diventa strumento per recuperare la vita reale, il contatto diretto con il territorio e le politiche che lo governano.

Le prime buone pratiche incoraggiarono a ragionare in questo senso: vale la pena di ricordare l’esperienza delle “social street” [17]; ma soprattutto gli studi sul possibile uso delle piattaforme civiche nelle assemblee rappresentative[18].

L’evoluzione successiva lascia a dir poco sgomenti. Il caso dell’utilizzo della piattaforma Rousseau nella vicenda legata all’ex ministro Salvini e alla nave Diciotti, nel 2019, rappresenta l’esempio più basso e offensivo del tradimento delle potenzialità e degli obiettivi originari delle piattaforme civiche; oltre che il tradimento più grave e insidioso dei principi di sovranità, partecipazione, responsabilità politica.

Un esempio ulteriore che dimostra, ancora una volta, che la tecnologia è strumento e non soluzione dei problemi. Ed è strumento che può essere tanto abilitante quanto destabilizzante.

Il punto è: sono queste le voci singole e plurali che il modello di democrazia partecipativa ambisce a far interloquire con il potere? Sono le voci che si esprimono nei social media e nelle piattaforme civiche?

La democrazia partecipativa è fatta di processi e di garanzie, è metodo. Di certo fra le sue precondizioni vi è il pluralismo delle voci e degli strumenti di informazione e di comunicazione per mezzo dei quali costruire consapevolezza e pensiero critico; e in questo senso i social possono svolgere un ruolo di grande importanza, come dimostrano i movimenti che hanno trovato in essi potenti strumenti di diffusione e organizzazione del dissenso (primavere arabe, Gilet Jaunes, Occupy Wall Street, NoTav, ecc.). Ma qual’è il prezzo di questo supporto offerto dai social network alle espressioni della democrazia dal basso? Si tratta davvero di strumenti liberi a disposizione delle libertà?

La risposta è obbligata se si accetta di ammettere un dato ben noto eppure costantemente rimosso: la natura commerciale dei social media. Si tratta di attività di impresa che non solo non offrono servizi gratuiti, ma nelle quali al contrario «l’accesso al servizio ha un costo elevatissimo, seppure non dichiarato né concordato. D’altro canto, se Facebook, Twitter, Instagram o Google sono prodotti commerciali, essi inevitabilmente costano, alla stessa misura di altri beni o servizi. I servizi offerti dai social media però hanno un prezzo altissimo, clandestino, sproporzionato e tratto con l’inganno»[19].

Sta qui l’ultimo e forse più pernicioso dei fraintendimenti: quello di aver considerato i social media come naturale evoluzione di Internet e della sua capacità democratizzante; mentre si tratta di strumenti al servizio di una rete di interessi economico-finanziari che ben si è saldata con quella parte delle politiche neoliberiste che si nutrono di “capitalismo cognitivo” e di autoimprenditività, ma anche -dietro a quelle retoriche- di individualismo e di incertezza.

I social mediaalimentano idee, relazioni e comunicazioni che appaiono più fluide e più agevoli senza però esserlo pienamente, perché si formano e circolano entro recinti prefissati, «alimentano e amplificano una deriva soggettivistica, mirando alla profilazione delle persone»[20].

Non solo, quel gioco di profilazione tende a costruire gabbie tanto invisibili quanto confortevoli perché disegnate su misura, dove la sensazione di protagonismo rende ciascuno più manipolabile seppur vociante, isolato seppur connesso. L’apparente disintermediazione politica, che è invece –assai più subdolamente- “neointermediazione” ad opera dei soggetti che vedono crescere il proprio valore societario sui mercati finanziari grazie alla cattura e gestione dei dati, rende il soggetto «imprenditore di se stesso; ma ciò non conduce a una libertà reale e a un’assenza di costrizione, perché il soggetto di prestazione sfrutta se stesso, e l’autosfruttamento è più efficace dello sfruttamento da parte di un terzo, perché si accompagna al sentimento della libertà». Questa è la «dialettica della libertà» che sta alla base delle società del controllo, dove «il cliente trasparente è il nuovo detenuto»[21].

Ben lungi dal consentire la democratizzazione delle dinamiche di governo delle società contemporanee, l’evoluzione dei social media sembra piuttosto rischiare di favorire pesantemente le dinamiche bioeconomiche delle politiche neoliberiste: attraverso la «trappola dell’auto-incremento» e l’illusione di presenza, esse sono andate oltre l’asservimento esterno dei regimi apertamente totalitari e hanno puntato alla sottomissione dell’interiorità, rimodellando la sua singolarità affinché essa funzioni «spontaneamente»[22]. Attraverso la retorica del capitalismo cognitivo si è attuata una «mediazione strategica» in cui la strada del potere passa attraverso intermediari che sono sempre più spesso i dominati stessi, rimodellati nei loro modi di fare e di pensare, nel loro desideri e valori[23].

Né ci si può più mascherare dietro visioni che circoscrivono i rischi di manipolazione alle fasce meno “attrezzate” della popolazione: assecondare la retorica di un populismo digitale che mediante l’uso distorto e demagogico del lessico democratico colpirebbe una massa succube della propria ignoranza significa alimentare una negazione altrettanto pericolosa, perché funzionale proprio al male che si vorrebbe combattere. La capacità di condizionamento connaturata ai social media investe tutti coloro che hanno a che fare con essi, in forme diverse ma ugualmente insidiose: «ovviamente, l’utente più colto sarà profilato diversamente in rete, e finirà con l’appartenere a un’enclave digitale diversa da quella dell’utente illetterato, ma i meccanismi di condizionamento –e le stesse dinamiche di disprezzo, se non di odio- che agiscono sul secondo saranno altrettanto efficaci sul primo, poiché blandiranno altri aspetti della sua personalità (primi tra tutti, il narcisismo autoreferenziale e quel certo grado di supponenza che ne consegue) rendendolo inesorabilmente parte di una fazione tra le altre, target tra gli altri delle più diverse manovre»[24].

 

Jesse Zhang 56Cacciata da un gruppo di Facebook perchè non sono razzista. Illustration: Jesse Zhang 

E se non è sempre vero che la sintesi è meglio dell’argomentazione, in particolare quando la rapidità e diffusività del mezzo di trasmissione la decontestualizza, la comunicazione sincopata e ipnotica di blog, post e didascalie produce distorsioni cognitive prima ancora che comunicative, che radicalizzano le posizioni, frammentano e polarizzano le visioni, nutrono la conflittualità amica dei poteri egemoni. Una sorta di nuovo «tribalismo» che porta non soltanto a comunicare pressoché esclusivamente con la propria tribù, di cui si condividono a priori le opinioni[25], ma anche a parcellizzare le questioni, perdendo di vista i nessi che le legano, i presupposti e i corollari argomentativi che le sostengono.

Questo tipo di dinamiche non può che agire da moltiplicatore delle carenze di un sistema politico-istituzionale che da tempo è incapace non soltanto di una lettura e rappresentazione effettiva dei bisogni della realtà sociale, ma anche di visioni di policies interconnesse fra di loro e di lungo periodo. Gli strumenti di pianificazione e programmazione, anima delle politiche pubbliche, sembrano definitivamente soffocati nei tanti recinti delle discussioni social, le quali tutte (dalle più colte alle più sprovvedute) rischiano di alimentare una parcellizzazione semplificante sulla quale prosperano le tecnocrazie e i poteri occulti dei grandi gruppi economico-finanziari. Non c’è da stupirsi se il processo di esautoramento delle istituzioni parlamentari che sta coinvolgendo le società contemporanee abbia subìto un’accelerazione in questa fase storica, anche a causa della «crescente affermazione delle sintesi fittizie offerte dalla Rete con il feticcio comunicativo dei social media», e il conseguente connesso illusorio crescere della percezione di partecipazione[26].

Il patto perverso che si è stretto fra questi fenomeni, pericolosamente protesi verso involuzioni assai più penetranti e durature di quanto non siano stati i benefici pur realizzati, rischia di avere un costo elevatissimo non soltanto nei termini più generali di ciò che suol definirsi democrazia, ma anche e soprattutto nei termini della sua declinazione più esigente, cioè la democrazia sociale. Perché è sul piano dei diritti sociali che la politica costituzionale e il diritto positivo manifestano tutta la propria debolezza a fronte di sistemi regolatori alternativi, determinati da rapporti di forza economico-finanziaria di cui le stesse istituzioni politiche sono spesso ostaggio a loro volta o complici distratti.

 

6. “Accesso” o “soglia”? Ripensare il dentro e il fuori: i luoghi della formazione della “personalità” e della “dignità dell’esistenza”

In un caustico scritto dei primi anni 2000 Flavia Marzano si chiedeva, a proposito dei risvolti democratici delle politiche tecnologiche: “siamo maturi per l’e-participation”? Il tono retorico della domanda lasciava intendere che quei tempi erano già maturi, loro si, per rispondere di no. Gli anni successivi hanno confermato pesantemente quei timori.

Replicando quell’interrogativo oggi, in un momento storico in cui il Paese si appresta a un nuovo rilancio del digitale dopo l’accelerazione di fatto impressa dall’emergenza sanitaria, mi chiedo: siamo maturi per una “società social”? Cosa abbiamo appreso dalle passate politiche tecnologiche? Quali i punti di forza sui quali proseguire e quali gli errori da non ripetere?

Detto in modo meno conciliante: essere “smart” equivale a vivere “agili” (secondo la traduzione accolta nei decreti sul lavoro in remoto)? E se si, per chi? Stiamo realmente sperimentando questo, come molti sostengono?

La peculiarissima esperienza determinata dall’emergenza Coronavirus ha portato a fronteggiare, esasperandole, una dimensione di isolamento e distanziamento sociale e una dimensione di iper-connessione social: se non fosse che la situazione è in realtà drammatica, parrebbe di trovarsi di fronte a una pantomima, una caricatura di quelle verità scomode che talvolta solo la satira più spietata sa dire.

Le molte porte di casa che oggi ci si chiede di tenere chiuse per contenere il contagio possono essere considerate come una significativa, amara, metafora: una soglia di confine fra ciò che è fuori e ciò che è dentro, fra un esterno quasi deserto nel quale tuttavia permangono beni fondamentali (generi alimentari, medicinali, ospedali, imprese produttive di beni e servizi essenziali) e un interno sovraffollato dove la connessione consente gran parte di ciò che prima era fuori (relazioni, acquisti, lavoro, scuola, ecc.).

Ebbene, bisognerebbe forse ripensare il logoro concetto di accesso e sostituirlo con quello di soglia. Accedere implica un movimento orientato (da ad-cedĕre, andare verso), da per scontato che occorre entrare, è uno sguardo proiettato su ciò che è di là. Soglia è limen, confine, punto di passaggio relativo a due zone precise con caratteri diversi, e rende discreto e discernibile un passaggio, se pur continuo: presuppone due sguardi, complementari ma distinti, che non si annullano a vicenda. Se l’accesso è un passo che si allontana dal terreno che lascia, la soglia è un varco di transito in entrambi i sensi che si limita a demarcare (e ricordare) differenze, zone comunicanti ma con le proprie specificità ineliminabili.

È questa la differenza cui si riferisce, ad esempio, David Rieff quando ricorda che, «se l’insurrezione tunisina ha avuto una causa scatenante, bisognerebbe cercarla in un gesto politico tutt’altro che virtuale. Parlo della decisione di Mohamed Bouazizi –un ambulante di Sidi Bouzid, una cittadina della Tunisia centrale- di darsi fuoco per protestare contro la polizia che gli aveva sequestrato il carrettino e i prodotti che tentava di vendere, e più in generale contro la brutalità della polizia, la disoccupazione, la miseria e la mancanza di opportunità. È stato il suo gesto a scatenare le prime manifestazioni antigovernative in Tunisia, imitato da varie persone che si sono immolate un po’ dappertutto dall’Egitto alla Mauritania»[27].

È questa la differenza cui si riferisce anche Judith Butler con riferimento a movimenti meno drammatici ma analoghi (Occupy Wall Street ed altri), evidenziando il valore politico della «alleanza dei corpi» che si riuniscono. «Le varie tipologie di azioni incarnate esprimono significati in modi che, in senso stretto, non sono né discorsivi né prediscorsivi. In altre parole, le modalità di aggregazione esprimono già un significato molto prima di ogni particolare istanza che possano porre, e a prescindere da essa. … Il radunarsi esprime un significato che eccede ciò che viene detto, e questo modo di significazione è in sé una messa in atto corporea e concertata … Così, il movimento o l’immobilità, il collocarmi con tutto il corpo in mezzo all’azione di un altro, non è né il mio atto né il tuo, bensì qualcosa che accade in virtù della relazione che c’è tra noi, che deriva da quella relazione, che crea ambiguità tra l’io ed il noi, e che cerca al contempo di preservare e di disseminare il valore generativo di quell’ambiguità in una relazione attiva e di deliberato sostegno reciproco, una collaborazione, ben distinta da un’allucinata fusione o confusione»[28].

I riferimenti potrebbero continuare. Ad esempio le proteste indipendentiste in Catalogna, quelle dei Gilet Jaunes sulle politiche del lavoro in Francia, quelle dei NoTav in Italia: alleanze che si realizzano innanzitutto fra le persone nelle strade e nelle piazze, e solo dopo fra le voci nei social per diffondere narrazioni alternative a quelle ufficiali e chiedere sostegno e solidarietà alle ragioni della protesta.

Tutti questi casi segnalano e confermano l’esistenza di una soglia: se il cyberspazio può essere spazio di resistenza “culturale”, affidata a contro-narrazioni che consentono di reagire all’invisibilità[29], lo spazio esterno al web rimane luogo insostituibile e preliminare di resistenza “fisica”, affidata a pratiche di presenza. Se il web è il luogo dove si possono trovare e diffondere argomenti ed emanciparsi dalle narrazioni dominanti, lo spazio esterno al web è il luogo ineliminabile della prossimità che viene opposta ai paradigmi distanzianti di quelle narrazioni, del dissenso che può tradursi in un «agire di concerto»[30], della sperimentazione di visioni e progettualità politiche diverse: fuori dalla soglia, la comune esposizione alla precarietà e il riconoscimento dell’interdipendenza delle vite, delle singole vite, diventa il terreno condiviso di un agire plurale e situato, che esplora i margini dell’eguaglianza possibile e può legarsi in un «obbligo reciproco a produrre insieme le condizioni di una vita vivibile»[31]. Un dato di realtà per nulla nuovo, e che è in fondo alla base di importanti diritti collettivi riconosciuti dalle Costituzioni del secondo dopoguerra, come il diritto di sciopero.

Ciò non significa sminuire l’importanza che i social network possono avere quali strumenti potenti di informazione, comunicazione e organizzazione del dissenso, come dimostra «il costante sforzo dei regimi, sia di quelli cosiddetti autoritari sia di quelli cosiddetti democratici, di metterli sotto controllo»[32]. Significa piuttosto non confondere la soglia con l’accesso, e tenere a mente che i social media sono –appunto- strumenti, e mai cause scatenanti delle sollevazioni sociali. Le cause stanno fuori, in gesti fisici e non virtuali.

Mi pare insomma che, a chi con troppa acquiescenza afferma che i social mediasono ormai parte strutturale del nostro modo di vivere, in tutti i suoi ambiti, le vicende concrete del vivere oppongano l’esistenza di uno iato irriducibile, una soglia aperta ma massiccia, fra i mondi che si agitano dentro e fuori dal web: mondi che di certo si influenzano profondamente l’un l’altro, ma che non possono considerarsi fungibili.

Ma allora, accanto al concetto di accesso, anche il c.d. diritto di non esserne esclusi deve essere ripensato. Da cos’è che occorre non venire esclusi?

Come ho ricordato, già dai primi anni 2000 molti di noi cominciarono a chiedersi “accesso a che cosa”?, per evidenziare il rischo di ridurre l’accesso ad Internet al mero aspetto infrastrutturale, guardando più al contenitore che ai contenuti.

Oggi quella preoccupazione appare superata, e persino ingenua perché ignara di molti aspetti dell’evoluzione successiva. Oggi, nel tempo degli open data e dell’iper-connessione, ciò da cui occorre non essere esclusi si trova probabilmente all’esterno del web: in quel mondo fisico di qua dalla soglia, dove permangono relazioni, attività, bisogni, precondizioni, esperienze che strutturalmente necessitano di condizioni di presenza, che nel web possono trovare prolungamenti e e (quando va bene) potenziamenti, ma mai la propria origine né la propria conclusione.

Se si accetta di mantenere duplice lo sguardo, nel rispetto del concetto di soglia, allora la domanda che ho posto poco sopra potrà facilmente riconoscersi perché ben nota, e risalente a tempi di gran lunga precedenti alla comparsa di Internet: è la domanda che si erano già posti i Costituenti di fronte alle diseguaglianze sociali, e alla quale risposero con quanto scritto nell’art. 3, comma 2, Cost.

Ebbene, sia la domanda che la risposta sono ancora le stesse. Da cosa occorre non essere esclusi? Dalla disponibilità dei mezzi di carattere economico e sociale che, permettendo l’esercizio delle libertà in condizioni di eguaglianza, consentono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Una risposta ancora più chiara se integrata con l’art. 2, laddove si riconosce la necessità di consentire e di proteggere la libera formazione e il libero svolgimento della personalità; con l’art. 36, laddove si riconosce nel lavoro non solo un mezzo di sostentamento ma la principale condizione della dignità dell’esistenza, della quale la retribuzione è solo una parte (non a caso per gli inabili al lavoro, anch’essi tutelati dalla Costituzione, l’art. 38 si limita a prevedere “mezzi necessari per vivere”); e con l’art. 41, dove la dignità del lavoratore compare come limite all’iniziativa economica privata.

Questa indicazione è ancora chiara e valida, seppure impegnativa nella sua attuazione, oggi come allora, poiché contiene una clausola aperta e un paradigma fisso.

La clausola aperta riguarda le cause generative delle diseguaglianze economiche e sociali: queste evolvono e mutano nel tempo, e con esse devono costantemente evolvere e mutare gli strumenti messi in campo dalle politiche.

Il paradigma fisso, che deve orientare la costruzione degli strumenti volti ad abbattere quelle diseguaglianze e ad orientarne l’utilizzo, è la dignità: sia individuale (libero svolgimento della personalità) che sociale (sviluppo pieno della persona e partecipazione effettiva)[33].

Detto in altri termini, ciò da cui si rischia di essere esclusi può mutare (e inevitabilmente muta) nel tempo, ma ha sempre a che fare con le condizioni concrete –economiche e sociali- della dignità del vivere. Ciò che non può mutare, diversamente dalle cause di esclusione, è il parametro[34].

E questo tipo di parametro, che il Costituente ha delineato in quella duplice dimensione (individuale e sociale), continua a dirci due cose, strettamente interdipendenti fra loro. La prima è che la persona deve godere di un margine insopprimibile di autonomia come «pratica della libertà»[35], riferita ai modi di formare e svolgere la propria personalità: quella che Jung definiva la possibilità di diventare ed essere ciò che si è, e che Martha Nussbaum ha collegato al concetto di capacità, assai più esigente di quello di diritti[36]. La seconda è che i poteri pubblici devono predisporre le pre-condizioni materiali di carattere economico-sociale affinchè quelle possibilità e capacità siano concretamente possibili e agibili, adeguandone costantemente gli strumenti ben oltre il garantismo e universalismo classico dei diritti.

Dunque gli “strumenti” non sono le pre-condizioni: queste ultime prendono corpo mediante un sistema complesso e articolato di programmi e politiche pubbliche di carattere redistributivo, occupazionale, sanitario, scolastico, ecc.; gli strumenti sono i mezzi concreti attraverso cui queste politiche si attuano, orientati ai loro obiettivi. Le tecnologie fanno parte degli strumenti.

Ma se questo è il quadro chiaro posto dall’art. 3, comma 2, Cost. e dai suoi corollari, la storia insegna che il parametro, ahimè, può involvere: questo accade quando gli strumenti messi in campo dalle politiche sono inadeguati, quando si costruiscono politiche contraddittorie o fintamente garantiste perché ostaggio di interessi antagonisti, quando lo strumento di esercizio di un diritto è sganciato dal contenuto valoriale del diritto o –al contrario- è confuso con il diritto stesso. Questi vizi, soprattutto l’ultimo e la sovrapposizione di piani che ne è derivata, sono alla base delle principali ambiguità delle politiche sul digitale.

 

7. Presunta neutralità del mezzo e diritti sociali: qualche spigolatura, fra c.d. smartworking, istruzione digitale, sanità e ricerca scientifica

L’art. 3, comma 2, Cost. ci dice insomma, ancora oggi, che la scelta degli strumenti da parte delle politiche miranti ad abbattere le diseguaglianze non è mai neutrale, ma è fortemente orientata teleologicamente dal paradigma di cui ho detto.

Ciò vale a maggior ragione per le tecnologie. Non v’è dubbio che esse siano di per sé neutrali, così come lo sono un mattone, un bastone, un paio di scarpe: col primo posso costruire una casa oppure un muro per dividere popoli, col secondo posso picchiare o aiutarmi per camminare, il terzo può condurmi presso una persona che ha bisogno di aiuto o un nemico da uccidere. Ciò che non è mai neutrale è la visione, l’obiettivo e il bisogno o l’interesse che ne dettano l’uso.

Può sembrare superfluo e fin troppo banale ribadire questo assunto, eppure torna ad essere necessario se si vuol ragionare di neutralità delle tecnologie digitali nel suo aspetto più trascurato, quello dei diritti sociali.

Il fatto è che di neutralità delle tecnologie ci si è occupati essenzialmente con riferimento ai diritti civili e politici: pluralismo informativo, privacy, forme della rappresentanza e della partecipazione, accessibilità e controllo delle informazioni di fonte pubblica, ecc.: temi noti e ampiamente studiati.

Meno diffusa è l’attenzione sulle implicazioni dell’uso delle tecnologie e sulla loro presunta neutralità nel campo dei diritti sociali. Eppure qui viene in gioco più che mai il ruolo del sistema pubblico, alla luce di quel paradigma evocato dall’art. 3, comma 2, Cost. Lo aveva precisato bene Paola Marsocci, fra i pochi, in uno scritto di quasi dieci anni fa: i temi sono qui quelli «del regime della proprietà, gestione, controllo, sfruttamento economico dei dati; della redistribuzione della ricchezza; dell’inclusione ed esclusione sociale su base economica e culturale; ma anche, e soprattutto, dell’analisi delle forme del lavoro –consapevoli e inconsapevoli- e del loro sfruttamento»[37].

 

Jesse Zhang 3La macchina del tempo di Internet. Illustration: Jesse Zhang

Davvero si può pensare che quando l’uso della Rete e dei social non tocca in modo diretto la libertà di pensiero e i suoi corollari politici il problema della neutralità scompare? Che quando la tecnologia viene in gioco nel suo profilo più strettamente tecnico di modalità alternativa di esercizio di un diritto sociale non si pone ugualmente un problema di neutralità dello strumento? Che sia sufficiente l’apparente semplificazione dell’agire pubblico o privato per considerare buona e opportuna una data applicazione tecnologica?

Il punto centrale, si torna così alla questione di partenza, è il parametro in base al quale si decida di valutare la bontà e opportunità del mezzo scelto. Produttività? Efficienza? Riduzione della spesa pubblica? Come ho ricordato, il parametro costituzionale è ancora oggi un altro: dignità, eguaglianza, giustizia sociale. Poi si aggiungono certamente anche gli altri parametri. Ma dopo. La gerarchia valoriale del modello di democrazia sociale è chiara.

Così come il concetto di accesso rispetto a quello di soglia, si può allora dire che anche il concetto di neutralità dovrebbe essere ripensato e tradotto nei termini della dignità.

Non si tratta soltanto di disciplinare un mezzo tecnologico per costruire difese contro i rischi di mancata neutralità: questa è una risposta certamente necessaria ma insufficiente, perché genera risposte giuridiche meramente reattive. Occorre piuttosto ripensare modi, strumenti e garanzie delle politiche pubbliche dove si sperimenta in concreto la capacità (e non soltanto il diritto formale) di esercitare le libertà sociali. Occorre chiedersi «se sia ancora possibile, al tempo del “capitalismo cognitivo e digitale”, immaginare politiche pubbliche (locali? nazionali? europee?) in campo economico-occupazionale, anche ripensando il welfaree ben consapevoli della sua crisi»[38].

Questo interrogativo rimbalza ancor più attuale e urgente in questo peculiare momento storico, in cui l’inedita emergenza legata all’epidemia Coronavirus ha determinato una penetrazione ancor più drastica e repentina delle tecnologie digitali nella dimensione dei diritti sociali, anche in quegli ambiti che erano rimasti sino ad oggi più saldamente legati all’ambiente esterno al web.

Si pensi ad alcuni ambiti maggiormente coinvolti in questo mutamento: lavoro, istruzione, sanità, ricerca scientifica. Su ognuno di questi vi sarebbe molto da dire, ben oltre quanto sia possibile in queste brevi considerazioni. Ma mentre si riflette sulle pesanti conseguenze economiche del prolungato isolamento sociale, della sospensione delle attività produttive e dei rischi di indebitamento ulteriore delle persone e dello Stato, non credo possano passare sotto traccia le politiche tecnologiche che si stanno mettendo in atto e che si prefigura di stabilizzare anche nel dopo-emergenza: abdicare in questo momento ad una visione di insieme, sottovalutando la stretta connessione di queste politiche con le altre, significherebbe non solo replicare errori già fatti ma rischiare di produrre danni ancor più gravi e irreversibili proprio nel campo dei diritti sociali.

Procederò per spigolature e senza sistematicità, e soprattutto per domande anziché per affermazioni. Ma credo che il tempo dell’emergenza sia anche il tempo in cui fermarsi e farsi domande, affiancando all’urgenza delle risposte il recupero del senso del limite. Perché «ritrovare il limite è ritrovare la razionalità»[39].

Con riferimento al lavoro, ad esempio, ci si è affrettati a tessere le lodi del c.d. smartworking, o “lavoro agile” nel d.p.c.m. 8 marzo 2020, che troverebbe nell’attuale situazione di costrizione una “occasione” di decollo dalla quale –si dice in molti- sarebbe opportuno non tornare indietro.

Posto che si tratta di una modalità di lavoro flessibile già introdotta in Italia per favorire l’articolazione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato, con modalità da concordare fra le parti[40], la prima domanda da porsi è se l’estensione del lavoro in remoto temporaneamente imposta dal d.p.c.m. 8 marzo 2020 possa essere stabilizzata anche nel dopo-emergenza, trasformandola di fatto in riforma strutturale di un pezzo importante del mercato del lavoro. Nessun dubbio che, all’interno della situazione di emergenza, la possibilità di lavorare a distanza grazie alle tecnologie digitali abbia consentito a interi pezzi del sistema di continuare a funzionare: ma dopo? Nessun dubbio, ancora, che la stabilizzazione di modalità di lavoro in remoto possa rappresentare un elemento importante di riorganizzazione per le pubbliche amministrazioni: ma questo dato è estensibile tout court alle aziende private e al lavoro autonomo?

Gli argomenti solitamente addotti, anche negli atti normativi, in favore del lavoro flessibile mediante tecnologia digitale sono prevalentemente in favore del lavoratore: la conciliazione dei tempi di vita e lavoro; il benessere organizzativo; l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Ma anche il miglioramento della produttività e della qualità dei servizi pubblici.

Si tratta di argomenti di indubbia importanza legati al contesto di origine, in quanto nati essenzialmente nell’ambito delle politiche di riequilibrio di genere e del superamento di ostacoli che hanno afflitto maggiormente le donne (cure parentali, maternità, ecc.). Ma sono proprio e soprattutto le donne, oggi, ad avvisare contro i rischi di una eccessiva e generalizzata celebrazione di questi argomenti laddove il lavoro flessibile non dovesse essere più una scelta del singolo lavoratore per proprie necessità bensì una modalità necessitata (perché imposta proprio dalla situazione di crisi del lavoro o dal datore di lavoro per interessi aziendali). Laddove vengano decontestualizzati ed estesi senza adeguata ponderazione, quegli argomenti tendono infatti a caricarsi di una certa retorica in termini di benefici attesi.

Si parla di maggior produttività e riduzione dei costi dell’impresa: ma quanti sono i costi non misurabili che vengono spostati dalle aziende ai singoli? Maggiori rischi in termini di salute (techno-stress e dipendenza tecnologica), interferenza e sovrapposizione fra tempo di lavoro e tempo di vita con alterazione dei rapporti personali e familiari, meccanismi di controllo per consentire la verifica dell’adempimento delle prestazioni, impatto organizzativo del ripensamento di uno spazio (la casa) che non è affatto il mondo neutro, duttile e poroso che gli entusiasti del “lavoro agile” presuppongono. «Tutta la serie di azioni che si svolgono all’interno delle mura domestiche (la cura dei figli è solo la più evidente), proprio perché sottratte dal campo della visibilità pubblica, sono consegnate a un riconoscimento insufficiente o affidate a una retorica, anche istituzionale, che continua a subordinarle alle logiche del lavoro e della produttività»[41].

Si parla, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi (in molti casi precari) della possibilità di riconvertirsi grazie all’uso delle tecnologie e al lavoro da casa. Ma anche in questo caso: con quali costi individuali per la difficoltà di negoziare costantemente le proprie competenze per rendere visibile e misurabile il valore di un lavoro sempre più immateriale? Con quali costi non misurabili in termini di spostamento di oneri dalle aziende ai singoli (salute, congedi parentali, gestione contabilità, pressione fiscale, ecc.)? Con quale costo sociale in termini di stabilizzazione del precariato? Saranno davvero più competitivi i professionisti che riceveranno i propri clienti online, come taluno ha ipotizzato?[42].

Si parla infine, in termini più generali, di un presunto miglioramento della gestione del tempo: il lavoratore avrà addirittura meno bisogno di assenze per malattia o di permessi per necessità private, potendo più facilmente organizzarsi per gli adempimenti personali e familiari “senza sacrificare il lavoro”. Vi è addirittura chi supporta queste considerazioni con i risultati di pseudo-ricerche compiute su campioni di lavoratori, le quali evidenzierebbero risultati positivi anche in termini di migliore e più piacevole distribuzione dei carichi domestici fra uomini e donne: «un’occhiata al computer e una alla pentola dei fagioli e alla lavatrice. A quanto pare, invece di distrarre, aiuta a concentrarsi»[43].

Francamente si rimane basiti di fronte alla leggerezza banalizzante e quasi offensiva di simili affermazioni; e se la situazione non fosse così grave vi sarebbe solo da riderne. Ma la situazione invece è grave e argomenti come questo e come gli altri che ho ricordato saranno, di fatto già lo sono, nell’agenda politica di uno Stato che deve decidere urgentemente come rialzarsi dalla più grave crisi dopo quella del dopoguerra. Si tratta di argomenti che pertanto non possono essere sottovalutati e che devono essere supportati, o al contrario confutati, sulla base di dati e di analisi serie di carattere economico e giuridico.

 

Mi pare che i punti cruciali siano tre.

In primo luogo si rischia una colonizzazione di spazi sempre maggiori di vita privata, che vengono messi a “valore” senza che tuttavia questo valore sia reso visibile, e dunque misurabile e valutabile in termini di valorizzazione delle competenze e remunerazione. Si finisce così per confermare gerarchie consolidate, soffocando proprio quegli interessi che lo strumento del lavoro agile intendeva tutelare, cioè il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi e dei luoghi di vita/lavoro; e spacciandosi per maggiore autonomia l’esproprio ulteriore di tempi di vita[44].

In secondo luogo, il tanto di sé stessi e di tempo “altro” che viene impiegato rischia di dare luogo a nuove forme di sfruttamento. Il capitalismo cognitivo ha generato una sorta di «economia delle esperienze»[45], in cui «tutto è capitale umano e viene messo al lavoro» (le emozioni, le qualità inventive, le relazioni affettive, ecc.), perché il valore del soggetto deve essere competitivo in ogni ambito esistenziale. Stimolando il desiderio e l’istinto alla propria autorealizzazione si è rovesciata l’immagine del lavoro, sempre più spesso «autonomo», anche quando salariato: «i soggetti consentono e cooperano» [46].

Ma che ne è della sicurezza, della libertà e della dignità umana che l’art. 41 della Costituzione oppone come limiti all’iniziativa economica privata? In che termini questi limiti fondamentali potranno valere nelle modalità del lavoro agile? E’ davvero possibile dare per assunto che il fatto di lavorare a casa assolva di per sé al paradigma della sicurezza e della dignità del lavoratore? Che le cose non stiano esattamente così lo si desume, ad esempio, dalla riflessione scientifica che si è sviluppata intorno alla possibile regolazione giuridica di un “diritto alla disconnessione”, quale possibile antidoto per gli effetti negativi dello smartworking sulla salute e sul benessere del lavoratore[47]. Ma può ridursi a questo l’apparato di garanzie contro una nuova e pervasiva modalità di sfruttamento del lavoro? La pur condivisibile e sacrosanta battaglia per riconoscere il diritto di disconnettersi rivela cioè, a sua volta, un altro rischio: quello di perpetuare un sistema giuridico meramente difensivo, che allunga le carte dei diritti civili mentre sacrifica i diritti sociali e i meccanismi redistributivi; un giurisdizionalismo senza garanzia che annulla la dimensione sociale, riduce ogni ipotesi di conflittualità alla dimensione individualistica del singolo (o al massimo di un gruppo) che protesta e si rivolge a un tribunale, neutralizzando il momento collettivo dell’agire politico[48].

In terzo luogo si pongono i rischi connessi alla parcellizzazione del lavoro e alla diradazione delle relazioni sociali. Ciò che è qui in gioco va ben oltre gli aspetti, pure importanti, legati al bisogno di socialità quale condizione di pieno sviluppo della persona e partecipazione effettiva alla vita del Paese, come chiaramente indicato negli artt. 2 e 3 Cost.: in questa direzione si muovono, per esempio, molte esperienze di c.d. coworking, volte a condividere risorse di tempo e di luogo fra professionisti secondo formule che mettono a valore le relazioni e il rapporto con il contesto; e che in questo senso creano interconnessioni virtuose anche con altre politiche, come quelle di rigenerazione urbana e recupero di spazi industriali (un altro grande tema nell’attuale agenda politica del governo dei territori).

Ciò che è in gioco sotto questo profilo è piuttosto il rischio di spezzare quel tipo di relazioni sociali che sono alla base del conflitto e della lotta di classe, della capacità dei lavoratori di aggregare forza dialogica e potere contrattuale. Il distanziamento sociale generato da formule di smartworking che fossero estese oltre le necessità individuali, e adottate quali strumenti di riforma non adeguatamente meditata del mercato del lavoro, rappresenterebbe un indubbio fattore di indebolimento della classe dei lavoratori: si pensi alle rsu nelle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto alle sempre più numerose figure di autonomi e free lance per i quali il lavoro da casa non è scelta ma necessità.

Esisteranno ancora le possibilità concrete di scioperare? Di certo, per lo sciopero, non è prevista modalità in remoto, perché occorre parlarsi, discutere, organizzarsi. Occorre, prima di tutto, conoscersi: aver condiviso disagi, aspettative deluse, bisogni familiari importanti, pause alla macchina del caffè per raccontarsi frammenti di vita, soste all’uscita della fabbrica in cui ci si attarda sulla previsione di altre possibilità. Poi, per mezzo dei social, si può fare il resto.

Per non parlare delle forme di lavoro più umile o al nero, che non possono avere accesso al lavoro agile: non c’è smart technology che tenga, qui. Eppure, per fronteggiare le gravissime ricadute economiche dell’emergenza Covid-19, il Governo ha stanziato contributi una tantum da elargire anche ai lavoratori al nero per sopperire alle esigenze di vita fondamentali: suona quasi un ossimoro; ma è la prova che esistono. Anzi, come taluno ha già avvisato, la prospettiva per queste forme di lavoro più fragile è quella di essere attratti nel meccanismo perverso di incremento occupazionale offerto dai «grandi giganti della rete» e dei servizi di vendita online, come dimostrano le 100.000 assunzioni addizionali annunciate da Amazon nei suoi stabilimenti dislocati nel mondo. Si tratta di una prospettiva a dir poco beffarda perché indica chiaramente come questa emergenza (rectius, la mancanza di una efficace contro-politica economica) «rischi di rafforzare chi già aveva una posizione di tipo monopolistico nel mercato con conseguenze negative ampiamente accertate sulla distribuzione dei redditi. Quei ‘giganti’ distribuiscono poco reddito ai lavoratori, specie i più ‘deboli’, e molto, moltissimo reddito ai manager; in più il contributo che danno alle casse dello Stato attraverso il pagamento di imposte è quasi sempre irrisorio per la poco responsabile corsa di alcuni stati a riservare loro condizioni fiscali particolarmente vantaggiose»[49].

Tutto questo per dire che lo strumento tecnologico deve essere certamente valorizzato ma non celebrato; e deve essere valorizzato con cautela, in modo mirato e con gli opportuni distinguo, all’interno di politiche articolate in cui le dimensioni concrete dell’esistenza siano tenute in stretta connessione: pena il rischio di replicare la storia delle politiche di e-government e la confusione fra tecnologia come strumento e tecnologia come obiettivo in sé, a discapito di reali vantaggi, sia di carattere economico-occupazionale per la collettività, sia inerenti la dignità dei singoli lavoratori.

Il capitalismo cognitivo non può assorbire le politiche economico-occupazionali. Riporre nel primo aspettative generalizzate e non calibrate di rilancio delle seconde rischia di riprodurre gerarchie consolidate, ma ancor più ipocrite perché ammantate di modernità.

Considerazioni analoghe possono farsi per la scuola, per le università, per la sanità, per la ricerca scientifica, ecc., cioè per gli ambiti nei quali si giocano le chances concrete di giustizia sociale e di pieno sviluppo della persona.

A fronte dei tagli pubblici degli ultimi decenni e della competitività feroce che ne è derivata anche laddove competitività non dovrebbe esserci (come nell’istruzione e nella ricerca scientifica), a fronte di una sovranità di algoritmi che assoggetta gli individui e la libertà della ricerca a valutazioni quantitative di stampo efficientista ben lontani da quei parametri fissi che ho ricordato a proposito degli artt. 2 e 3 Cost., a fronte degli slanci in avanti di quanti prefigurano l’estensione della didattica online per favorire studenti che disporrebbero di più tempo per apprendere -oltre a diminuire traffico e congestione urbani-, a fronte di università che diverrebbero più competitive anche sul piano internazionale per le capacità di didattica a distanza, a fronte di applicazioni in grado di tracciare le persone per rilevarne i dati sanitari a fini di tutela della salute collettiva, ebbene a fronte di tutto questo l’emergenza in atto oppone altro: aiuti economici alle famiglie in difficoltà e persino ai lavoratori al nero, cioè a coloro che non sono affatto competitivi; rinvio delle valutazioni algoritmiche, giudicate evidentemente non essenziali rispetto alle attività universitarie che intanto i docenti riescono a proseguire, in gran parte grazie alle tecnologie, offrendo continuità di didattica e di discussione scientifica (chissà se e come questi elementi rientreranno nei prossimi parametri VQR)[50]; studenti che creano di propria iniziativa classi virtuali, parallele a quelle della didattica ufficiale, per studiare insieme e scambiarsi materiali e consigli; assunzioni di massa e repentine di medici e infermieri; necessità di rendere pubblicamente accessibili e dialoganti i dati scientifici e farmacologici in possesso dei grandi centri di ricerca privati[51]; dispositivi medici prodotti da piccole imprese locali grazie alla disponibilità di lavoratori a rischio di contagio; ospedali da campo messi in piedi da volontari; gruppi di acquisto locali che vanno ricostituendosi dopo lo sterminio generato da centri commerciali e grandi catene distributive. Si potrebbe continuare.

Qual è il filo rosso delle molteplici esperienze concrete che vanno accalcandosi in questo periodo di emergenza?

Sarebbe un errore grave liquidare quelle esperienze come semplice frutto della solidarietà, cooperazione e buona volontà delle persone che puntualmente riemergono nei tempi di difficoltà. È vero, le dinamiche di tipo solidaristico esistono ed hanno un ruolo importante. Ma non dimentichiamo che c’è anche, sempre, chi specula sui molti aspetti dell’emergenza. Nulla di nuovo sotto il sole.

I termini più importanti e urgenti della questione sono piuttosto le indicazioni politiche che emergono dall’esperienza concreta di questa emergenza. Perché queste indicazioni hanno a che fare con la ricalibrazione del rapporto fra le categorie dei diritti, con le cause generative della diseguaglianza sociale ed economica e i parametri fissi posti dalla Costituzione, con il ruolo del sistema pubblico, con gli obiettivi e gli strumenti delle politiche, con la differenza fra strategie di governo dell’emergenza e politiche pubbliche.

 

8. Realtà sociale vs. media sociali: alleanza delle vite, sistema pubblico, programmazione delle politiche. Siamo ancora in tempo per invertire la rotta e ripartire dai diritti sociali?

Provo a riassumere le riflessioni sparse per orientarle al dopo-emergenza, mantenendo la traiettoria delle lezioni apprese e dei rischi da evitare: una prospettiva di certo meno ambiziosa e velleitaria della ricerca di soluzioni, tanto più in tempi in cui le dinamiche dei social media tendono a trasformare il confronto delle opinioni in conflitto delle verità; ma forse più utile pragmaticamente di fronte a tempi molteplici di grande delicatezza e complessità.

Mi pare che le evidenze più significative rispetto al ruolo che Internet e i social media potranno avere nelle politiche pubbliche a venire siano riconducibili entro tre direttrici.

La prima nasce dalla conferma (ammesso che ve ne fosse bisogno) della necessità di abbandonare una volta per tutte l’illusione liberale/illuministica che la libertà e la formazione della personalità siano legate prevalentemente all’esercizio dei diritti civili e politici. Nelle condizioni materiali da cui dipende l’esercizio dei diritti sociali e nelle dinamiche redistributive delle risorse e delle opportunità risiede l’anima emancipante della democrazia sociale e la pre-condizione ultima del “pieno sviluppo della persona”.

Questo assunto vale sempre, come aveva già affermato Piero Calamandrei con la consueta e fulminante chiarezza[52]. Ma vale tanto più nelle situazioni di crisi e di emergenza, poiché è in questi frangenti che sono messi in pericolo primariamente i beni essenziali dell’esistenza e le persone che la vita ha già reso economicamente o socialmente più fragili.

Il rischio che qui occorre evitare è quello di un’egemonia dell’emergenza che autoalimenta se stessa e che fa della retorica della crisi e del sacrificio una modalità di governo.

Fino ad oggi, questo tipo di logica è stata ampiamente funzionale alle politiche neoliberiste, perché sapientemente agganciata agli orizzonti di spaesamento e insicurezza sociale: la paura costituisce «l’orizzonte insuperabile del capitalismo neoliberista», nel quale l’emergenza tende a perdere progressivamente il suo carattere di eccezionalità e a divenire permanente; e se «col variare della crisi varia il tipo di paura», la politica neoliberista «si esercita nel continuo passaggio dalla crisi economica a quella climatica, energetica, occupazionale, migratoria, e così via»[53]. Il paradosso è la riattivazione di «una semantica sacrificale che sembrava definitivamente oscurata proprio dall’avvento del neoliberismo e del suo imperativo al godimento»[54]: il sacrificio richiesto per superare la crisi tradisce le promesse di salvezza e si rivela funzionale a una «liturgia del debito che il soggetto ha il dovere di assumere su di sé», in linea con quella nozione di «capitale umano» che implica «il fatto di condurre una vita come un’impresa»[55]. Non solo, in questo modo si insinua l’idea di uno stato di straordinarietà in cui le capacità individuali e collettive sono messe fuori gioco e occorre una razionalità superiore cui affidare la ricerca delle risposte e la rassicurazione circa i destini delle persone; la vita viene rappresentata come uno stato di permanente «bisogno su uno sfondo di oggettiva scarsità»[56]; e la crisi diventa il «sintomo di un rimosso, di un immaginario spettralizzato, che inchioda le vite in un orizzonte indecidibile in cui è sospesa ogni forma di aspettativa»[57].

Oggi il tipo di emergenza che si è imposto ha in effetti caratteristiche in parte inedite, che hanno sparigliato le carte e messo a nudo la fragilità (rectius, il bluff) di alcuni capisaldi di quella logica. Il capitalismo cognitivo non basta, il “cittadino digitale” imprenditore di sé stesso è un soggetto fragile pressato da un rinnovato bisogno di compresenza: relazioni nei luoghi di lavoro, personale stabile –e quindi formato e competente- nei vari comparti del sistema pubblico, ricercatori non competitivi che costruiscono un sapere scientifico pubblico essenziale.

Valga una domanda come cartina di tornasole: perché, fra i molti temi che stanno impegnando i costituzionalisti in queste settimane rispetto al governo dell’emergenza (limiti alle libertà, fonti del diritto, rapporto Parlamento-Governo, ecc.), grande attenzione sta suscitando quello dell’opportunità o meno di applicare la modalità in remoto per l’attività e il voto dei parlamentari? La preoccupazione è, evidentemente, quella di assicurare la continuità dell’organo rappresentativo, e la sua capacità di decisione e di controllo rispetto all’operato del governo e a decisioni fondamentali in tema di libertà. Ma perché, se tutti concordano su questa necessità, vi sono poi molti dubbi e resistenze sulla possibilità di interpretare estensivamente il termine presenza contenuto nell’art. 64, mentre immediata è stata l’adozione di modalità in remoto per tutte le altre attività del comparto pubblico? La domanda è retorica, ovviamente. Ma il timore vero, di là dalle cautele comprensibili nell’interpretare estensivamente taluni principi consolidati del costituzionalismo e di là dalla divergenza delle opinioni, emerge chiaro da tutte le posizioni: salvaguardare la compresenza fisica di un’istituzione che ha bisogno di dialogo, relazioni, gestualità, confronti anche estenuanti, dissenso. Perché il Parlamento non è un “votificio” e l’attività parlamentare non è indirizzata soltanto a consentire votazioni[58].

In altre parole, allorché si è paventato l’utilizzo delle modalità di lavoro e voto in remoto per il Parlamento, è emerso in modo inequivocabile il vero nucleo del problema: quello dei rischi legati al distanziamento. Per questa ragione, anche fra coloro che si dichiarano propensi a un’interpretazione estensiva del concetto di presenza, si sottolinea la necessità di valutazioni attente, con introduzioni mirate dell’uso delle tecnologie, e distinzioni circa i casi nei quali occorre mantenere l’obbligo di compresenza fisica (ad esempio il voto segreto).

Ma quando ci si sposta dall’ipotesi dell’uso parlamentare delle tecnologie all’utilizzo per così dire comune, allora i timori giuridici tornano ad essere legati prevalentemente alle possibili violazioni dei diritti classici: privacy, pluralismo informativo[59]. Il problema legato ai rischi di censura è ovviamente concreto e insidioso, oltre che antico: sono ben noti i malumori del potere egemonico incline al pensiero unico, e i suoi tentativi di controllo nei confronti dei mezzi che consentono di alimentare e diffondere opinioni critiche e dissenzienti. Ma considerare questo aspetto in modo disgiunto dal rischio di distanziamento sociale che i social media nel contempo alimentano, seppur nella pluralità di idee che certamente consentono, sarebbe come imbracciare un’arma spuntata: significherebbe lasciare scoperto uno dei due fianchi, e consentire a quello stesso potere egemonico di recuperare terreno e controllare in altro modo.

Tanto sconcerto suscitano le misure di distanziamento sociale transitoriamente imposte per arginare il contagio (che pure la Costituzione ammette per ragioni di sanità e sicurezza)[60]; ma in molti non esitano a liquidare la presenza degli studenti con i docenti o dei lavoratori con i propri simili nel celebrare le lodi dell’onlineanche per il dopo-emergenza; e non impressionano le forme di distanziamento indotte dai social media, assai più subdole perché meno visibili e più dannose perché permanenti.

Ebbene, ripartire dai diritti sociali è ribadire un bisogno di compresenza e corresponsabilità che nulla ha a che fare con una certa retorica buonista che affligge –ahimè- le narrazioni attuali sulla solidarietà, bensì con quel tipo di socialità sottesa ai paradigmi costituzionali di partecipazione, pluralismo, cooperazione, conflitto.

Il secondo rischio è quindi quello di trasporre e consolidare nel dopo-emergenza le singole “decisioni” e “strategie” adottate nell’emergenza, spacciandole per “politiche pubbliche”.

I presunti e diffusi benefici delle smart technologies che la popolazione italiana (e non solo) ha forzatamente sperimentato in questi mesi, e dai quali –si dice- bisognerebbe non tornare indietro, sono un esempio. Ma il consolidamento di questi strumenti, come ho cercato di dimostrare, porta con sé ben altra complessità di aspetti, che toccano il cuore delle garanzie dei diritti, non solo quelli civili e politici bensì anche quelli sociali. La loro introduzione e regolazione andrà quindi ben ponderata e calibrata in relazione alle singole politiche e alle molte articolazioni di queste: avallare adesso con troppa disinvoltura slanci in avanti rispetto a un’estensione diffusa dell’uso delle tecnologie rischierebbe di fiaccare proprio ciò che andrà maggiormente salvaguardato nel ritorno ai tempi ordinari, cioè le difese immunitarie contro le dinamiche antidemocratiche.

Il fatto è che le scelte indotte dalle situazioni d’emergenza non sono politiche pubbliche bensì strategie: le prime sono caratterizzate da processualità, programmazione, pianificazione, visione di lungo periodo; le seconde –al contrario- da singoli atti, immediatezza, contingenza, breve periodo. E soprattutto da eccezioni che in tempi ordinari sarebbero inammissibili, perché si trasformerebbero nel loro opposto e cioè da strumento di salvataggio in rotture del sistema. Rispetto a questo rischio, la peculiare situazione di emergenza legata al Coronavirus ha di certo portato molti aspetti del sistema costituzionale al punto estremo della loro tenuta.

Come ho già ricordato, le politiche pubbliche si costruiscono in “tempo di pace”, quando l’intero corpo sociale è meno sensibile all’angoscia dell’accaduto; e tuttavia facendo tesoro delle lezioni apprese. Anche su questo l’emergenza attuale ci dice qualcosa.

Le esperienze concrete vissute in questi mesi sembrano essere entrate a gamba tesa proprio nei settori che erano stati più pesantemente colpiti dalle politiche economiche degli ultimi anni (lavoro, scuola, università, sanità, autonomie locali), rivendicandone violentemente la centralità.

Non solo: quelle esperienze rivendicando a chiare lettere il ruolo insostituibile del sistema pubblico nel presidiare i paradigmi basilari della democrazia sociale e della capacità dello Stato di riaprirsi alla programmazione, quale modo fisiologico di concepire e ordinare i rapporti tra politica, interesse sociale ed economia. La programmazione è capacità ordinante e razionalizzante dei processi decisionali, «meccanismo riflessivo» necessario per la coerente prefigurazione delle finalità, degli obiettivi e dei mezzi delle politiche[61]; mentre è ben noto come il decisionismo indotto dal mito della governabilità e dallo stato di continua emergenza abbia soffocato il respiro di lungo periodo che dovrebbe caratterizzare la costruzione delle politiche, appiattendole su risposte contingenti e disorganiche: negli ultimi anni, i limiti e la dannosità dell’andamento sincopato e schizofrenico dell’agire pubblico si sono mostrati con particolare veemenza, soprattutto nell’ambito delle politiche economico-sociali e di quelle di governo dei territori.

E ancora. Le specificità di questa emergenza pandemica, che nel colpire tutti (ma con effetti più gravi e duraturi per chi era già più fragile) si è insinuata nei risvolti più minuti e concreti delle esistenze, rivendica un certo tipo di programmazione e di pianificazione, non più verticistiche e tecnocratiche ma trasparenti e dinamiche. È l’irriducibilità delle cose ultime che chiama in causa la «politica dei piccoli passi» di Norberto Bobbio, o la «politica del piede di casa» di Federico Caffè: «una programmazione per gli uomini comuni … tendente, più che a un diverso “modello di sviluppo”, a differenti condizioni di vita civile»[62].

Questa emergenza, nella quale alcuni pezzi del sistema pubblico hanno retto le sorti dell’intero Paese grazie allo sforzo delle singole persone, che si sono spese ben oltre quanto la disponibilità delle risorse pubbliche avrebbe teoricamente consentito, rilancia un’idea rinnovata e irrobustita dell’identità e della missione di quello stesso sistema: un “pubblico” che equivale a un certo tipo di “politica”, ad un certo modo del decidere (l’art. 2 Cost. parla di “solidarietà politica”, oltre che economica e sociale).

Non bisogna aver paura delle parole, anche queste sono malate da tempo. Come dice Vincenzo Atripaldi, bisogna «ripoliticizzare la democrazia», restituirla ai circuiti decisionali, agli obiettivi e agli strumenti della democrazia sociale[63].

Infine, il terzo nodo riguarda il rischio di trasporre gli strumenti delle politiche sul piano degli obiettivi. Anche qui le lezioni apprese non mancano; e quello delle tecnologie è solo un esempio, sebbene fra i più rilevanti. Come ho già detto è storia in gran parte nota, e ne ho ricordato le tappe essenziali.

Tuttavia anche qui le specificità dell’emergenza legata al Coronavirus mettono in evidenza maggiore taluni aspetti più trascurati sino ad oggi.

Innanzitutto il fatto che i diritti sociali non sono per nulla immuni dai problemi di neutralità della Rete, ed anzi costituiscono la cartina di tornasole più autentica e veritiera della tenuta del sistema di giustizia sociale delineato in Costituzione.

L’euforia degli aggettivi utilizzati negli ultimi vent’anni per accompagnare e rinnovare talune categorie fondamentali del costituzionalismo è emblematica: e-democracy, e-participation, cittadinanza digitale, agenda (politica) digitale, diritti digitali, ecc. Espressioni che sono state troppo benevolmente accolte (e inflazionate) nel loro senso a-tecnico di meri indicatori di obiettivi e linee di tendenza[64]; ma che risultano invece pericolosamente funzionali all’indottrinamento demagogico di una «democrazia senza qualità»[65], e come tali improprie, inopportune, irritanti.

La c.d. democrazia elettronica e le altre categorie non esistono, dal momento che l’aggiunta dell’aggettivo –in quanto espressivo soltanto dell’utilizzo di un certo strumento- non può valere di per sé a qualificare qualitativamente un certo tipo di società e di democrazia. Esiste piuttosto un’azione pubblica che sceglie i mezzi più adeguati per realizzare i propri obiettivi, orientandone l’utilizzo verso la realizzazione del modello di democrazia cui si ispira.

E in un modello di democrazia sostanziale, ispirato a valori di eguaglianza, solidarietà e giustizia sociale, una volta scelto il mezzo non è consentito al sistema pubblico di disinteressarsi delle modalità e degli effetti del suo utilizzo; al contrario, le scelte politiche in ordine agli effetti che si vogliono realizzare tramite l’utilizzo del mezzo tecnologico divengono uno dei principali misuratori della qualità e dell’efficacia dell’agire pubblico.

Purtroppo continua ad essere terribilmente attrattiva la retorica delle virtù salvifiche dei nuovi media, ma oggi con l’aggravante dell’uso (e abuso) di alcune parole chiave: autonomia, partecipazione, socialità, benessere lavorativo, produttività. Si tratta non a caso dei valori fondanti del costituzionalismo emancipante e della democrazia sociale, perché costole del valore ultimo, quello della dignità dell’esistenza. Eppure si tratta anche, a conti fatti, dei valori maggiormente feriti dai rischi di mistificazione che affliggono la gran parte delle politiche tecnologiche.

Il fatto è che si tratta di politiche bicefale, solo in parte generate dalle regole dell’ordinamento giuridico ufficiale. È stato già ricordato, dagli studiosi più attenti, come i social media siano in realtà catturati da un sistema regolatorio per lo più parallelo, alternativo, per nulla neutrale ed anzi in gran parte antagonista perché determinato da rapporti di forza di carattere squisitamente economico. A fronte di questo sistema normativo parallelo, parte integrante del più ampio sistema regolatorio generato dalla global economic governance, quello ufficiale mostra tutta la propria impotenza poiché è un diritto reattivo giocato tutto in difesa: «chiamato in causa, se fosse necessario, non per regolare gli effetti sociali positivi (espansione delle libertà) cagionati dal nuovo fenomeno, ma gli effetti sociali negativi, cioè le violazioni del diritto positivo vigente da quelle occasionate (violazione privacy, cyberbullismo, contenuti illeciti, ecc.)[66]. A rimanere assai più gravemente esposta e priva di presidi è la libertà di autodeterminarsi nella vita reale prima che in Rete, mediante meccanismi predefiniti di induzione al consumo, alle scelte, all’interpretazione della realtà; perché un diritto prevalentemente reattivo difficilmente può riuscire a bilanciare il mito della “socializzazione produttiva” delle smart technologies(generato da valutazioni di carattere economico-efficientista) con i “costi sociali” del loro impiego in termini di isolamento, perdita di autonomia, sfruttamento, salute, precarizzazione, frammentazione dello spazio pubblico, azzeramento del conflitto sociale[67].

Ebbene, se il “distanziamento sociale” che ha tanto impressionato l’opinione pubblica nell’emergenza da Coronavirus è quello che ha limitato temporaneamente le libertà di circolazione e di spostamento fisico delle persone per limitare il contagio, mi pare che il vero distanziamento sociale, più pericoloso perché meno visibile e più subdolo, sia in realtà quello messo in atto dall’abbraccio perverso fra le regole tecno-finanziare che governano i social media e le politiche nazionali che prospettano con troppa facilità estensioni delle attività in “remoto” –grazie al supporto tecnologico- nei settori nevralgici della democrazia sociale (come l’istruzione e il lavoro).

Del resto, il celebre esperimento di psicologia sociale condotto da Stanley Milgram nel 1961 aveva drammaticamente dimostrato proprio questo: la relazione che esiste fra distanziamento sociale, autorità e totalitarismo. Con l’accrescersi del primo diminuisce progressivamente la capacità di percepire le conseguenze dannose di regole o comandi ingiusti, e quindi la capacità di interrompere la sequenza di azioni ingiuste, di reagire, di dire no. Le nuove forme di distanziamento sociale oggi fornite a buon mercato dai social media si saldano con l’autoritarietà continuamente chiamata in causa dalle politiche dell’emergenza. E il passo verso forme di rinnovato totalitarismo è breve, se è vero (come ben diceva Hannah Arendt) che questo altro non è che un potere sollecitato dalle paure che esso stesso genera, che costruisce i propri strumenti di governo sulla promessa di efficacia anziché sulla richiesta di legittimazione, che non produce più libertà ma si esercita in sue continue limitazioni[68].

È di certo in atto uno scontro sul diritto, come dice Alessandra Algostino: «fra diritto del costituzionalismo e diritto della global economic governance; uno scontro sul diritto che si presenta quale epifenomeno di un processo che dal campo economico è tracimato in quello politico, sociale, antropologico, denudando, fra l’altro, la natura del rapporto fra democrazia e capitalismo»[69].

Questo scontro richiama a sua volta uno scontro di “tempi”: quello dei social networke quello delle Costituzioni. Il ritmo segnato dai social network, la frammentazione dello spazio pubblico, l’immediatezza delle risposte ai problemi politici e sociali rende via via più difficile programmare nel tempo in termini di stabilità: «il tempo delle costituzioni, tale e come lo abbiamo conosciuto fino ad ora, non è coerente con le caratteristiche dello spazio pubblico che si è configurato da pochi anni attraverso i social network»[70].

In mezzo sta il tempo delle vite, sospinte da una parte all’altra insieme ai bisogni e valori di cui sono tacitamente ma autenticamente espressione. Volutamente estremizzando, si potrebbe dire che i diritti civili e politici sono caduti prima e più facilmente in ostaggio del tempo dei social network, mentre i diritti sociali si dimostrano meno porosi, come anche l’attuale e più articolata situazione di crisi sta dimostrando: perché è nello spazio dei diritti sociali che maggiormente resiste la necessità di condizioni di presenza, di relazioni e di socialità, quale terreno insostituibile ove si giocano il pieno sviluppo della persona, la sua capacità concreta di cittadinanza e di sovranità.

C’è «un tempo costituente della moltitudine» che ad un certo punto chiede di essere agito, osserva Giuseppe Filippetta in un bel testo recente che rilegge in una chiave non consueta l’origine resistenziale della Costituzione[71].

Oggi c’è un tempo delle vite concrete che esprimono valori e bisogni di giustizia sociale che, sebbene vengano in gran parte proclamati “dentro” alla Rete, nel frastuono fintamente comunicativo dei social media, tuttavia necessitano di essere agiti “fuori”, nel confronto costante dei vissuti, delle strategie di invenzione del quotidiano, delle lotte comuni per costruire condizioni di vita dignitose per tutti. È l’«alleanza dei corpi» da cui nascono visioni e progettualità politiche altre, concrete, possibili, agibili; perché è nei luoghi e nei tempi della presenza fisica, nelle relazioni di prossimità che emergono altri racconti, alternativi e antagonisti a quelli ufficiali dei sistemi regolatori egemonici.

E i racconti che emergono dalle vite sono in genere alleati del costituzionalismo emancipante, compagni della democrazia sociale perché ne incarnano i valori senza possibilità di mistificazione[72]. Perché le vite e i loro racconti sono grandi bacini di letture della realtà e di indicazioni politiche. Ne è ben consapevole, e non da ora, chi ha utilizzato questo particolare angolo visuale per affrontare i temi più caldi della giustizia sociale: si pensi ai lavori di Rocco Scotellaro sulle biografie contadine; di Gianni Bosio sul pensiero operaio; di Danilo Dolci sui braccianti siciliani; ma anche, più di recente, a quelli di Enzo Scandurra sulle periferie urbane[73], di Paolo Cendon sul disagio psichiatrico e sociale[74]. Ma si pensi anche a scritti autobiografici di autori “comuni” che, attraverso le domande esigenti dell’esistenza, mettono di fatto a nudo il sistema nei suoi punti più fragili, inadeguati, irrisolti[75]. Il crescente uso del registro narrativo –in particolare biografico e autobiografico- anche nella riflessione giuridica appare un segnale assai significativo della necessità invocata dall’art. 3, comma 2, Cost. di mantenere aperto e dialogante il rapporto fra il diritto e le vite[76].

Il senso politico del racconto dei vissuti assume una portata di grande rilievo in determinati frangenti, perché mettendo in risonanza le vite consente di restituire valore (cognitivo e normativo) all’esperienza, di ripattuire significati, di costruire visioni collettive altre, di agire di concerto.

Non è un caso che, anche in questo peculiare frangente legato all’emergenza Coronavirus, si cominci ad assistere, dopo il boom scomposto e alluvionale delle reazioni sui social, alla riappropriazione del bisogno di racconti più estesi e di maggior respiro, da parte di addetti ai lavori e non solo, nei quali le riflessioni più strettamente esistenziali si intrecciano con quelle che evidenziano palesemente il senso percepito dei valori della democrazia sociale e, soprattutto, del tipo di sistema pubblico chiamato a presidiarli[77].

Questi racconti sono chiari nei messaggi che lanciano, semplici nella linearità e coerenza delle indicazioni che esprimono. Ma “semplice” non equivale a “facile”, sebbene si tratti di termini considerati fungibili: semplice, da sim-plex, è ciò che è composto da una parte soltanto, piegabile in un modo soltanto, è un’indicazione che non contempla alternative o altre possibilità (come invece duplice, triplice, ecc.); mentre facile, forma sincopata di facibile (da facere), è ciò che può farsi agevolmente.

Forse il dilemma politico dei social media è proprio nella sua “semplicità”, ossia nella nitidezza del nucleo della questione: una nitidezza che riflette gli interessi dei più ma è scomoda agli interessi dei pochi, cioè delle oligarchie tecno-finanziarie che governano questi strumenti. Per questo è così difficile restituirli alla posizione di mezzi serventi delle politiche.

Un’inversione di rotta in direzione della democrazia sociale sarà possibile soltanto se la politica costituzionale saprà riappropriarsi di analisi giuridiche ed economiche oneste e dialoganti, libere dai condizionamenti degli interessi egemonici; e se queste a loro volta sapranno dialogare con le vite, con le cose ultime dell’esistenza che esse sanno raccontare nei loro contenuti più esigenti ma non prescindibili.

Il tipo di emergenza e di crisi generato dal Coronavirus, che ha chiamato in causa così prepotentemente le dimensioni più minute dell’esistenza, qualche elemento chiarificatore lo avrà offerto. Ma, appunto, semplice non è facile.

Note
[1] P. Costanzo, Miti e realtà dell’accesso a Internet (una prospettiva costituzionalistica), in www.consultaonline.it, p. 4 (anche in P. Caretti (a cura di), Studi in memoria di Paolo Barile, Firenze, Passigli Editore, 2012).
[2] P. Costanzo, Miti e realtà dell’accesso a Internet, cit., p. 8.
[3] Proprio quelle riflessioni mi ritornano anzi, proprio oggi, con rinnovate e molteplici emozioni, perché legate ai miei primi passi accademici, all’entusiasmo di quella giovane età in cui anche lo sguardo più critico è ancora incapace di vedere le brutture più insidiose: pagine polverose che ho riaperto in questi giorni, incuriosita dal ricordare “cosa pensavo”, e che mi hanno rimandato un pezzo particolare della mia storia, personale e accademica, ricordi di vita e di studi, di incontri e di traslochi (penso in particolare a Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, Milano, Giuffrè, 2001).
[4] F. Palermo, Il virus è centralista?, in www.rivistailmulino.it, 26 febbraio 2020.
[5] J. Rifkin, L’era dell’accesso, Milano, Mondadori, 2000, p. 319 (corsivo mio).
[6] V. per tutti E. Ostrom–C. Hess, La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, Milano, Mondadori, 2009; M. Castells, Comunicazione e potere, Milano, Bocconi università Edizioni, 2009.
[7] V. la nota proposta avanzata da Stefano Rodotà in occasione dell’International Governance Forum tenutosi a Roma nel 2010, relativa all’inserimento in Costituzione di un art. 21bis nel quale riconoscere che «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale».
[8] Per la lettura “finalizzata” delle libertà individuali nell’art. 3, comma 2, Cost. v. in particolare V. Atripaldi, Contributo alla definizione del concetto di partecipazione nell’art. 3 Cost., in AA.VV., Strutture di potere, democrazia e partecipazione, ESI, Napoli, 1974, pp. 13ss.; F. Fichera, Spunti tematici intorno al nesso tra principi di eguaglianza e di partecipazione di cui all’art. 3, 2° comma, della Costituzione, ivi, pp. 38ss.
[9] Emblematici, in questo senso, gli artt. 3 e 8 del Codice dell’amministrazione digitale, ove si proclama l’esistenza di un vero e proprio «diritto all’uso delle tecnologie» nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, ma poi si affida a formule generiche l’intervento dello Stato e delle amministrazioni (promuovono «iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni»). O l’art. 53 sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, ai quali si prescrive di rispettare «i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità»; e di mettere a disposizione «il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati». O infine l’art. 9, ove ci si spinge a prefigurare un sistema di «partecipazione democratica elettronica», favorendo «ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare».
[10]Cfr. in particolare Le garanzie di effettività del diritto di accesso ad Internet e la timidezza del legislatore italiano, in M. Pietrangelo (a cura di), Il diritto di accesso ad Internet, Napoli, E.S.I., 2011, pp. 45ss.; Internet e strumenti partecipativi nel rapporto fra privati e amministrazioni, in M. Nisticò-P. Passaglia (a cura di), Internet e Costituzione, Torino, Giappichelli, 2014, p. 245ss.
[11] Già nei primi anni ’90 Giorgio Berti segnalava la progressiva sostituzione della “contemplazione del potere” alla “contemplazione dell’uomo”, con la conseguente assunzione dell’organizzazione politico-amministrativa quale valore supremo in sé e la relegazione delle libertà individuali e sociali in una posizione di destinatarietà: Manuale di interpretazione costituzionale, Padova, Cedam, 1994, p. 94.
[12] Dir. Min. Pubblica amministrazione e innovazione 26 novembre 2009, n. 8, Riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, che prevede all’art. 4 le Linee guida per i siti web delle PA; Vademecum Misurazione della qualità dei siti web delle PA, Formez, 2012; Vademecum Pubblica amministrazione e social media, Formez, 2011.
[13] Più di recente, fra gli altri: M. Manetti, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, in Rivista AIC, n. 3/2018, pp. 388ss.; A. D’Atena, Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digitale, in Rivista AIC, n. 2/2019, pp. 583ss.; P. Marsocci, Consultazioni pubbliche e partecipazione popolarein Rassegna parlamentare, n. 1/2016; Id., Effettività e “sincerità” della partecipazione popolare. Spunti sui cambiamenti dell’assetto costituzionale italiano, in www.costituzionalismo.it, fasc. n. 3/2015; M. Pietrangelo, Qualche riflessione sui metodi della consultazione popolare al tempo di Internet, a margine dei referendum consultivi veneti su indipendenza e autonomia, in www.federalismi.it, n. 1/2015.
[14] In quell’occasione si invitarono i cittadini a rispondere a domande a risposta chiusa per “scegliere” il modello “preferito” rispetto ai grandi temi del progetto di riforma (ad esempio il “nuovo” Senato): la consultazione online, strumento di democrazia partecipativa volto a consentire il confronto discorsivo e dialogico, fu di fatto trasformata in una sorta di impropria consultazione referendaria/sondaggistica. Non che un’ampia azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto all’importanza del tema delle riforme non fosse utile, ed anzi necessaria: tutt’altro. Ma ciò è appunto quel che è avvenuto: un grande sondaggio d’opinione (peraltro privo dei requisiti metodologici dei sondaggi), una sorta di “gioco a quiz” che ha avvicinato gli elettori al tema delle riforme inducendoli a rispondere più sulla base di slogan che di un confronto ponderato. Per non parlare del fatto che nessun tipo di riscontro e considerazione vi è stata da parte dei c.d. saggi rispetto agli esiti della consultazione.
[15] P. Amato, Popolo. Destituzione e filosofia, in F. Zappino-L. Coccoli-M. Tabacchini (a cura di), Genealogie del presente. Lessico politico per tempi interessanti, Milano, Mimesis, 2014, pp. 151ss.
[16] Fra le prime e più note, la piattaforma Liquid Feedback sviluppata nel 2009 dal Partito Pirata tedesco, e We the people voluta nel 2011 dall’amministrazione Obama.
[17] Gli abitanti di una via utilizzano i gruppi chiusi di facebookper entrare in contatto ed avviare iniziative condivise, soprattutto a fini solidali: la prima esperienza fu quella realizzata dagli abitanti di via Fondazza, a Bologna (www.socialstreet.it).
[18] Un censimento delle piattaforme in uso, sia in Italia che all’estero, è stato compiuto nel 2013 dalla Fondazione Aahref, nel Dossier I media civici in ambito parlamentare. Strumenti disponibili e possibili scenari d’uso, maggio 2013, www.senato.it. In Italia la prima esperienza di ricerca in questa direzione risale al Laboratorio di Informatica Civica, fondato a Milano nel 1994 da Fiorella De Cindio.
[19] M. Pietrangelo, Sulle libertà dopo i social media: una premessa, a scanso di equivoci, in G.L. Conti–M. Pietrangelo–F. Romano (a cura di), Social media e diritti. Diritto e social media, Napoli, E.S.I., 2018, pp. 13-14.
[20] M. Pietrangelo, Sulle libertà dopo i social media, cit., pp. 14 e 17.
[21] F. Rimoli, Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione” politica: i rischi del cittadino telematico, in Liber amicorum per Pasquale Costanzowww.consultaonline.it, 24 febbraio 2020, pp. 8-9, che richiama in particolare il pensiero di Byung-Chul Han, La società della trasparenza (2012), Milano Nottetempo, 2014.
[22] S. Vida, Neoliberismo, biopolitica e schiavitù. Il capitale umano in tempo di crisi, in www.cosmopolisonline.it, n. 2, 2016.
[23] S. Vida, ibidem. V. anche P. Barcellona, Passaggio d’epoca. L’Italia al tempo della crisi, Genova, Marietti, 2011, p. 21.
[24] F. Rimoli, Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione” politica, cit., p. 10.
[25] M. Barberis, Come Internet sta uccidendo la democrazia, Milano, Chiarelettere, 2019, pp. 138ss.
[26] F. Rimoli, Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione” politica, cit., p. 4.
[27] D. Rieff, La rivoluzione di Twitter non riempie la pancia, in Internazionale, 18 febbraio 2011.
[28] J. Butler, L’alleanza dei corpi, Milano, Nottetempo, 2017, pp. 17 e 19.
[29] O. Solombrino, Nell’arcipelago dell’esilio. Resistenza culturale e forme di narrazione virtuale, in Il Ponte, n 1/2020, p. 246.
[30] J. Butler, L’alleanza dei corpi, cit., p. 20.
[31] J. Butler, op. ult. cit., p. 342.
[32] F. Marcelli, Internet fra canale di partecipazione politica e strumento di controllo. Profili di diritto internazionale, in F. Marcelli-P. Marsocci-M. Pietrangelo (a cura di), La rete Internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva politica, Napoli, E.S.I., 2015, p. 12.
[33] In questo senso v. anche P. Marsocci, Lo spazio di Internet nel costituzionalismo, in www.costituzionalismo.it, fasc. n. 2/2011; P. Passaglia, Ancora sul fondamento costituzionale di Internet. Con un ripensamento, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in www.consultaonline.it, 26 giugno 2019.
[34] È in questo aspetto ciò che Rodotà definiva l’“eccedenza” del progetto costituzionale ed in particolare dell’art. 3, comma 2, Cost, quale suo tratto più significativo e fecondo perché indicativo di una tensione costante verso uno svolgimento dinamico e mai compiuto, da rinnovare costantemente. «Il programma democratico “eccede” sempre le possibilità di realizzazione immediata, perché deve salvaguardare una tensione verso altri e più lontani obiettivi»: S. RODOTÀ, Costituzione “figlia” della Resistenza, in www.hyperpolis.it. L’art. 3 non si limita infatti a definire un quadro organizzativo e una tutela dei diritti, ma si immerge nelle contraddizioni della società, individuando principi e regole che consentano alle istituzioni repubblicane di fare i conti con quelle contraddizioni e di adoperarsi per rimuoverle. I contenuti volutamente eccedenti del programma costituzionale dovevano mantenerlo aperto alla dimensione storica del reale nella quale le esistenze sono calate; e orientare verso strumenti attuativi in grado di mantenere salda la connessione fra il diritto e le vite. Questa indicazione, riconsiderata oggi, tanto più nell’attuale situazione di crisi dell’intero sistema sociale e democratico, appare di un’attualità disarmante.
[35] A. I. Davidson, Postfazione. Sulla fine dell’ermeneutica del sé, in M. Foucault, Sull’origine dell’ermeneutica del sé, cit., pp. 113ss.
[36] M. Nussbaum, Diventare persone, Bologna, Il Mulino, 2001; M. Nussbaum, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, Bologna, Il Mulino, 2012.
[37] P. Marsocci, Lo spazio di Internet nel costituzionalismo, cit. Particolarmente attenta ai risvolti sociali dell’accesso ad Internet anche G. De Minico, di cui fra gli altri: Uguaglianza e accesso a Internet, in www.forumcostituzionale.it, 6 marzo 2013; Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell’ordinamento europeo e nazionale, in www.federalismi.it, n. 4/2018.
[38] P.Marsocci, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?, in F. Marcelli-P. Marsocci-M. Pietrangelo (a cura di), La rete Internet come spazio di partecipazione politica, cit., p. 55.
[39] P. Barcellona, Le passioni negate, Roma, Città Aperta, 2001, p. 57.
[40] V. in particolare le leggi nn. 124/2015 e 81/2017.
[41] S. Burchi, Lavorare a casa non è smartwww.ingenere.it, p. 2. Con particolare riferimento al lavoro di formazione scolastica e universitaria, e alle ambivalenze della celebrata capacità di continuità e riconversione telematica, si vedano le efficaci osservazioni di A. Melloni, Il corpo del docente, in La Repubblica, 16 aprile; R. Pepicelli, University at home and distance learning: work, private sphereand the research of empaty, in European law and gender, 16 aprile, https://elan.jus.unipi.it.
[42] P. Garibaldi, Il mercato del lavoro si scopre smart, in www.lavoceinfo.it, 31.03.20.
[43] «Fermo in casa, in condizioni di autogestirsi l’orario», anche «papà si dichiara più pronto a guardare i fagioli, caricare la lavatrice, andare a prendere la figlia a scuola»: M. Ricci, Smartworking, la rivoluzione portata dal virus. Ecco perché non torneremo più indietro, in www.repubblica.it, 28.03.2020. Una favola, per di più “politically correct” perchè rispettosa dei generi, che non potrebbe essere più distante dalla realtà; sebbene ci si premuri di citare i risultati della ricerca di un centro studi tedesco su un campione di lavoratori italiani (in realtà tutti interni a un’azienda del Nord con circa 4mila dipendenti…).
[44] Sulla questione dei tempi del vivere v., fra gli altri: M. Rampazi, (a cura di), L’incertezza quotidiana. Politica, lavoro, relazioni nella società del rischio, Milano, Guerini ed., 2002, pp. 139ss.; L. Balbo, Tempi di vita. Studi e proposte per cambiarli, Milano, Feltrinelli, 1991.
[45] Z. Bauman, L’arte della vita, cit., p. 160, richiamando lo studio di J.B. Pine e J.H. Gilmore, L’economia delle esperienze. Otre il servizio, Milano, trad. it. Etas, 2000.
[46] L. Bazzicalupo, L’economia come logica di governo, in www.spaziofilosofico.it, 2013, vol. 7, p. 28. Sul concetto e le dinamiche dell’assoggettamento, v. ampiamente J. Butler, La vita psichica del potere, Milano, Mimesis Edizioni, 2013: «Ciò che vorrei suggerire è che il soggetto può essere concepito come se il suo agire derivasse proprio dal potere a cui si oppone, benché tale formulazione possa sembrare scomoda e disturbante, soprattutto agli occhi di quanti credono nella possibilità di sradicare questa complicità e questa ambiguità una volta per tutte» (p. 55).
[47] Primi tentativi di regolazione del diritto di disconnessione volti a ridurre il lavoro da remoto informale e irregolare si registrano in Francia e in Germania, per lo più a livello di contrattazione collettiva e di prassi aziendali. La legge francese n. 1088 del 2016, in particolare, ha introdotto il diritto alla disconnessione fra le materie oggetto della negoziazione annuale obbligatoria per le imprese: ma le modalità di attuazione del diritto sono ancora di fatto rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro. Questo diritto è stato previsto anche dalla legge italiana n. 81/2017, che non lo qualifica espressamente ma rinvia all’accordo tra le parti e alla contrattazione collettiva la necessità di prevedere misure tecniche e organizzative necessarie per assicurarne l’effettiva realizzazione (art. 19). Per un approfondimento: M. Leone, Autonomia/subordinazione: realtà parallele con punti di incontro, in Questione giustizia, fasc. 4/2019; C. Spinelli, Tutti i rischi dello smart workingwww.ingenere.it.
[48] P. Barcellona, Le passioni negate, p. 135.
[49] M. Franzini, Il Covid-19 e le diseguaglianze economiche, in www.questionegiustizia.it, 8 aprile 2020.
[50] Efficaci gli argomenti della lettera aperta Università, al ministro e ai rettori: i docenti non sono “droni” della didattica. Le lezioni online sono una pallida alternativa, 14 aprile 2020, in www.rete29aprile.it.
[51] Si veda la prospettiva di un “comunismo scientifico” avanzata da alcuni economisti italiani: cfr. in particolare E. Brancaccio-U. Pagano, Stop private speculation in covid-19 research. An “anti-virus” economic plan for a collective sharing of scientific knowledge on the pandemicThe Scientist, 23 marzo 2020; E. Brancaccio-R. Realfonzo-M. Gallegati-A. Stirati, With or without Europe. Italian economists for an “anti-virus” planFinancial Times13 march 2020.
[52] Cfr. in particolare P. Calamandrei, L’avvenire dei diritti di libertà, Introduzione a F. Ruffini, Diritti di libertà, Firenze, La Nuova Italia, 1975.
[53] S. Vida, Neoliberismo, biopolitica e schiavitù, cit., richiamando M. Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista, Roma, DeriveApprodi, 2013. Si rileggano le fulminanti parole di Walter Benjamin: «Nel capitalismo può ravvisarsi una religione, vale a dire, il capitalismo serve essenzialmente alla soddisfazione delle medesime ansie, sofferenze, inquietudini, cui un tempo davano risposta le cosiddette religioni» (Scritti politici, a cura di M. Palma, introduzione di G. Pedullà, Roma, Editori Internazionali Riuniti, 2011).
[54] M. Esposito, Sacrificio. Sulla matrice religiosa della relazione tra debito e credito, in F. Zappino-L. Coccoli-M. Tabacchini (a cura di), Genealogie del presente, cit., pp. 207-208.
[55] M. Esposito, Sacrificio, cit., pp. 215-216. L’Autrice richiama in particolare F. Ewald, L’État Providence, Éditions Grasset, Paris, 1986, p. 180 e M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-79), Milano, Feltrinelli, 2005, sul concetto di capitale umano elaborato dalla scuola americana di Chicago degli anni ’80.
[56] L. Bazzicalupo, L’economia come logica di governo, cit., p. 25.
[57] L. Bazzicalupo, Politicità del mercato e la crisi come sintomo, in www.cosmopolisonline.it, n. 1-2/2017. Cfr. anche L. Bazzicalupo, L’immaginario della crisi e lo spettro del cambiamento: falso movimento, in L. Bazzicalupo-L. Tucci (a cura di), Il grande crollo. E’ possibile un governo della crisi economica, Milano, Mimesis, 2010.
[58] Cfr. in particolare, fra gli altri, i commenti di Lara Trucco e di Nicola Lupo nel dibattito online del 3 aprile 2020, in https://www.radioradicale.it/scheda/602453/parlamento-aperto-a-distanza-o-in-presenza-ii-appuntamento (per il secondo v. anche Perché non è l’art. 64 a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Rivista AIC, fasc. n. 3/2020).
[59] Si veda ad esempio il clamore suscitato dal comunicato stampa dell’Agcom il 19 marzo 2020, in cui si chiede ai social network come Youtube, Facebook e Twitter di rimuovere i video con informazioni false o anche solo “non corrette”, o non diffuse da fonti scientifiche accreditate.
[60] Altra questione è quella delle fonti normative utilizzate per introdurre tali limiti, sulla cui legittimità v’è più di un motivo per dubitare: si rinvia, su questo, ai molti commenti apparsi in questi giorni.
[61] «Pianificare significa decidere sulle decisioni… stabilire le premesse decisionali per decisioni future»: N. Luhmann, Stato, diritto e sistema sociale, Napoli, Guida Editori, 1978, p. 133. In generale: M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1989, p. 284; A. Predieri, Pianificazione e Costituzione, Milano, 1963; M. Carabba, Programmazione, in Dig. Disc. Pubbl., vol. XII, 1997, pp. 35ss.; R. Dipace, L’attività di programmazione come presupposto di decisioni amministrative, in Dir. soc., n. 4/2017, pp. 647ss.
[62] Cfr., rispettivamente, N. Bobbio, De senectute e altri scritti autobiografici, Torino, Einaudi, 1996, p. 136; B. Amoroso, Federico Caffè. Le riflessioni della stanza rossa, terza edizione riveduta e aggiornata Castelvecchi, Roma, 2017, p. 88.
[63] V. Atripaldi, Costituzionalismo e ripoliticizzazione della democrazia, in Nomos, n. 1/2019.
[64] Per alcuni chiarimenti, P. Costanzo, Avete detto “diritti digitali”?, in Tecniche normative, 13 luglio 2016, pp. 1ss. (www.tecnichenormative.it/Costanzo_diritti_digitali.pdf).
[65] A. Di Giovine-M. Dogliani, Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?, in Questione giustizia, n. 2/1993, pp. 321ss.
[66] M. Pietrangelo, Sulle libertà dopo i social media, cit., p. 14.
[67] Al contrario, il sistema regolativo alternativo sottostante i social media, sebbene formalmente interno all’ordinamento giuridico costituito, tende a forzare quest’ultimo e a negarne le regole democratiche: una devianza o alterità che «non pare occasionale o derivata», bensì «connaturata al modello stesso. Si tratta di un carattere a tratti eversivo, che dunque faticosamente si presta ad essere arginato mediante le sanzioni proprie del diritto positivo; che appaiono inefficaci, se non addirittura insufficienti nella loro parzialità» (M. Pietrangelo, op. ult. cit., p. 16).
[68] H. Arendt, Sulla violenza (1970), Parma, Guanda, 2008. Più di recente, in senso analogo, Martha Nussbaum parla di «monarchia della paura»: The Monarchy of Fear. A Philosopher Looks at Our Political Crisis, New York, 2018.
[69] A. Algostino, Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto, Torino, Giappichelli, 2018, p. 201.
[70] F. Balaguer Callejón, Social network, società tecnologiche e democrazia, in Nomos, n. 3/2019, p. 6.
[71] G. Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, Milano, Feltrinelli, 2018. V. in proposito il commento di S. Calamandrei, Il potere nasce dalla canna del fucile? Tra resistenza e Costituzione, in Il Ponte, n. 6-II, 2019, pp. 370ss.
[72] Sull’uso della Costituzione da parte dei movimenti, in una prospettiva antagonista che la rende compagna del conflitto sociale, A. Algostino, Settant’anni di “uso” della Costituzione: da patto sociale a progetto alternativo?, in www.costituzionalismo.it, fasc. n. 2/2018, pp. 122ss.
[73] E. Scandurra, Vite periferiche. Solitudine e marginalità in dieci quartieri di Roma, Roma, Ediesse, 2012.
[74] P. Cendon, I diritti dei più fragili. Storie per curare i danni esistenziali, Milano, Rizzoli, 2018.
[75] Fra i moltissimi che si potrebbero citare, v. per tutti S. Iaconesi–O. Persico, La cura, Torino, Codice edizioni, 2016, ove si prende di petto il tema ambiguo della dimensione “pubblica” e istituzionale della malattia: i due autori raccontano l’irruzione del cancro nella vita individuale e di coppia non tanto o non solo come forma di lotta ai molti tabù che ancora circondano questa malattia quanto, e soprattutto, con l’intenzione di mettere in discussione gli assetti consolidati e più criticabili delle procedure mediche, dell’accessibilità e del regime dei dati sanitari, dei protocolli di individuazione dei tipi di intervento e di cura. Di particolare significato le pagine in cui si raccontano le difficoltà affrontate per ottenere la cartella clinica e –soprattutto- immagini leggibili, in evidente contrasto con la grande enfasi posta sul tema degli open data: «Erano due cd con il logo dell’ospedale. Mentre li inserivo nel lettore del mio computer mi contenevo a stento: avrei finalmente stampato l’immagine del mio cancro. (…) Volevo scavare più a fondo nella riappropriazione del mio cancro, instaurare una relazione intima e aperta, organizzare i dati in modo che avessero senso per me, in modo da poterli rappresentare e visualizzare, far entrare i dati clinici nella mia vita, nella mia arte, nella mia professione, nel modo in cui creo relazioni con chi mi sta intorno. (…) Quello che ho trovato è stato un insieme di file in formato “dicom” (digital imaging and communications in medicine), il quale è, tecnicamente e formalmente, un formato aperto. Ciò non vuol dire che sia un formato inteso per essere comprensibile e usabile dalla gente comune. (…) è un formato per professionisti, per specialisti, per esperti tecnici. Per aprirlo servono software specifici e spesso l’installazione di componenti aggiuntive sul proprio sistema operativo, oltre alla necessità di eseguire configurazioni. Tutto questo solo per aprirlo. (…) Ero arrabbiato. Anche qui, nell’intimità della mia casa, il paziente xyz aveva trovato il modo di frustrarmi, di far valere la sua supremazia sull’essere umano Salvatore Iaconesi. Era riuscito a negarmi la possibilità di appropriarmi delle mie immagini, delle mie informazioni, dei miei dati e di farci quello che volevo, portandoli fuori dall’esperienza amministrativa e burocratica della medicina per inserirli in un contesto più vasto, nella vita complessa degli esseri umani» (pp. 115-118).
[76] Mi sia consentito rinviare ad A. Valastro, Costituzionalismo, democrazia sociale, dignità dell’esistenza: le ricadute politiche del racconto dei vissuti, in www.costituzionalismo.it, fasc. n. 2/2019, pp. 135ss.; Id., Storie di democrazia sociale. La narrazione biografica e autobiografica nella riflessione giuridica, Firenze, Il Ponte Editore, 2020, in corso di pubblicazione.
[77] V. ad esempio E. Maccora, Il mio incontro con il Covid-19: una testimonianza personale per far memoria, in www.questionegiustizia.it, 6 aprile 2020

 

valasto alessandra cover Alessandra Valastro è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, dove insegna “Istituzioni di diritto pubblico”, “Democrazia partecipativa”, “Processi partecipativi e pratiche narrative”. La sua attività di ricerca è prevalentemente orientata verso i temi dei diritti fondamentali, della partecipazione, della valutazione delle politiche pubbliche, del governo dei territori, del rapporto fra diritto e narrazione. Ha pubblicato scritti e condotto ricerche su qualità della regolazione, valutazione delle politiche pubbliche, democrazia partecipativa e processi decisionali inclusivi, partecipazione alle politiche ambientali e di governo del territorio, informazione e comunicazione pubblica, diritti fondamentali, tutela degli animali.

Fonti: Scritti in onore di Pasquale Costanzo -  Hyperpolis

 

Jesse Zhang visoLe illustrazioni pubblicate fanno parte dell'album  "Internet time maschine" di Jesse Zhang nata, cresciuta e vive ancora felicemente a Brooklyn, New York.  Crea in un minuscolo studio con il suo gatto, Margot. Lavora con l'acquerello, gli inchiostri e il digitale. Le sue tavole presentano spesso figure e paesaggi surreali con tocchi di mistero e fantasia.

 

Pin It
© Berlin89 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Berlin89 magazine del Centro Studi Berlin89

Testata giornalistica registrata
al Tribunale civile di Venezia.
Autorizzazione n.8 in data 30/08/2018
Direttore Responsabile Vincenzo Maddaloni
Responsabile Trattamento Dati Paolo Molina

 

 

Anmelden



Italia Sede

via privata Perugia, 10 - 20122 Milano (MI)
Tel:  +39 02 77 33 17 96
Fax: +39 02 76 39 85 89

Deutschland Repräsentanz

Federiciastraβe 12 - 14050 Berlin (Charlottenburg)
Tel:  +49 30 8 83 85 16
Fax: +49 30 89 09 54 31