Legge Acerbo

La Legge Acerbo prevedeva l'adozione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, all'interno di un collegio unico nazionale, suddiviso in 16 circoscrizioni elettorali.

A livello circoscrizionale ogni lista poteva presentare un numero di candidati che oscillava da un minimo di 3 a un massimo dei due terzi di quelli eleggibili (non più di 356 su 535); oltre al voto di lista era ammesso il voto di preferenza.
Il risultato nel collegio unico era decisivo per determinare la distribuzione dei seggi:
  • nel caso in cui la lista più votata a livello nazionale avesse superato il 25% dei voti validi, avrebbe automaticamente ottenuto i 2/3 dei seggi della Camera dei Deputati, eleggendo in blocco tutti i suoi candidati; in questo caso tutte le altre liste si sarebbero divise il restante terzo dei seggi, sulla base di criteri simili a quelli della legge elettorale del 1919.
  • nel caso in cui nessuna delle liste concorrenti avesse superato il 25% dei voti, non sarebbe scattato alcun premio di maggioranza e la totalità dei seggi sarebbe stata ripartita tra le liste concorrenti in base ai voti ricevuti ancora secondo i principi della legge elettorale del 1919.

In sede di approvazione la propaganda fascista spacciò per democratico tale meccanismo di ripartizione dei seggi, affermando che il diritto di tribuna alle minoranze era garantito da quel terzo dei seggi dell'assise parlamentare, che sarebbe stato loro assegnato comunque, anche qualora fossero complessivamente rimaste al di sotto del 33% dei suffragi.

Rispetto alla precedente legge elettorale, la Legge Acerbo ridusse inoltre l'età minima per l'eleggibilità da 30 a 25 anni, abolì l'incompatibilità  per le cariche amministrative di sindaco e deputato provinciale, e per i funzionari pubblici (ad eccezione di prefetti, viceprefetti e agenti di pubblica sicurezza).

Altra importante innovazione fu l'adozione della scheda elettorale al posto della busta.

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