In Italia le ultime volontà le decide lo Stato in Germania il cittadino

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Nel Belpaese la legge sul Testamento Biologico attende ancora i decreti del Ministero della Salute, la legge sull’Eutanasia Legale procede a rilento il suo percorso.

In 42 giorni i parlamentari sono stati impegnati sul tema per un tempo che, sommato, non supera le tre ore. Il Presidente della Camera Roberto Fico continua a fare dichiarazioni di apertura al tema senza che poi si passi mai ai fatti, mentre i parlamentari di qualsiasi schieramento sembrano essere assorbiti solo nell’attaccare o difendere le iniziative del Governo, trascurando -nell’inerzia dei media- le iniziative popolari.

eutania55 copy copyFoto dAlex Waterhouse-Hayward

La bozza all’esame della Camera impone al medico, esentandolo da ogni responsabilità, di rispettare la volontà comunque espressa dal paziente, di persona o tramite le Dat. È sancito il diritto del malato di rifiutare “qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario” indicato dal medico.

Accanto alle Dat viene previsto un altro documento per anticipare le proprie scelte terapeutiche: la pianificazione condivisa delle cure, con cui medico e paziente sottoscrivono un piano terapeutico nella prospettiva dell’evoluzione di una patologia “cronica e invalidante” o con prognosi infausta. Il documento, sempre modificabile, è vincolante per il medico qualora il paziente venga a trovarsi in condizioni di incapacità.

Se in Italia il primo esempio di legislazione sul “fine vita” è ancora all’inizio della discussione, in Germania le scelte normative si sono spinte ben più avanti. Il Parlamento tedesco ha approvato, alla fine del 2015, una modifica del codice penale per regolare il suicidio assistito.

Il tema dell’“aiuto a morire” ha suscitato in Germania un complesso dibattito, che ha portato il Parlamento a confrontarsi su ben quattro proposte di legge alternative. Partendo dal principio, condiviso in Germania, della piena liceità giuridica del suicidio, si poneva il problema di regolare per legge i casi in cui, di fronte a una espressa volontà di porre fine alla propria vita da parte di un individuo, fosse legittimo o meno assisterlo nel portare a compimento il suo progetto.

La soluzione scelta dal legislatore è stata quella di prevedere un disposto molto generico, secondo il quale è penalmente punibile chi offre un supporto alla volontà suicida, in modo organizzato: da quella a scopo di lucro a quella non profit come avviene in Svizzera, dove è consentita l’assistenza al suicidio anche a persone di diversa cittadinanza. Concludendo, in Germania pur non essendoci una legge specifica anche l'eutanasia attiva è ammessa se è chiara la volontà del paziente.

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